17 Luglio 2020

Risarcimento diretto RCA: se manca il responsabile civile – litisconsorte necessario – il giudizio è viziato

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 9 luglio 2020, n. 14466 (rel. Iannello)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto (cfr. Cass. 20/09/2017, n. 21896 e, da ultimo, Cass. 13/04/2018, n. 9188; 13/06/2018, n. 15404).
Sicché, nel caso in cui non sia stata rilevata la non integrità del contraddittorio né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 25/05/2004, n. 10034; 07/07/1987, n. 5903).