05 Giugno 2020

Rivalsa Inail: inopponibile il concorso di colpa del danneggiato

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8814 (rel. D'Arrigo)
In ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante (Sez. L, Sentenza n. 4879 del 11/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2350 del 02/02/2010).