26 Agosto 2026

Saggio degli interessi – Art. 1284 c. 4 – Ambito di applicazione

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891 (rel. M. Rossetti)
L'art. 1284, quarto comma, c.c. s'applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d'una somma di denaro, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Secondo la Terza Sezione della Suprema Corte, l’art. 1284, quarto comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte.

Depone in tal senso la lettera della norma, poiché l’art. 1284, quarto comma, c.c., fa decorrere gli interessi ivi previsti “dalla domanda”, con previsione così ampia da non consentire congetture restrittive. Né può darsi peso all’espressione “se le parti non ne hanno determinato la misura”, in quanto la protasi del periodo ipotetico indica una eccezione (interessi convenzionali) alla regola posta dalla norma (interessi maggiorati).

Depone in tal senso la ratio della norma, poiché l’art. 1284, comma quarto, c.c. venne introdotto per indurre il debitore ad un pronto adempimento, e tale esigenza non cessa sol perché la fonte dell’obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto.

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