29 Settembre 2008

Sanzioni amministrative – Società di noleggio senza conducente – Responsabilità per le violazioni commesse da terzi – Esclusione

“Il soggetto che svolge attività di noleggio senza conducente non risponde delle violazioni commesse da terzi, in quanto la responsabilità solidale per le infrazioni al codice della strada riguarda il locatario (ossia chi prende in locazione il veicolo) e l’autore della violazione, non la parte locante”.

Il decidente perviene all’affermazione di tale principio giuridico richiamando il combinato disposto degli artt. 196 e 84 del codice della strada, nonché una circolare del Ministero dell’Interno (N. 300A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994)._x000d_
In particolare, dispone l’art. 196 del codice della strada, in ordine al principio di solidarietà, che “per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario … o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta … Nelle sole ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario”. A tal proposito, l’art. 84 del codice della strada regolamenta, nel caso specifico, la locazione senza conducente._x000d_
In base al combinato disposto delle due disposizioni normative richiamate, pertanto, appare chiaro che nella fattispecie di locazione senza conducente la responsabilità solidale per le infrazioni al codice della strada riguarda il locatario e l’autore della violazione._x000d_
In tal senso dispone anche la menzionata circolare del 15 gennaio 1994 del Ministero dell’Interno, secondo cui “la previsione dell’art. 196 vada interpretata nel senso che la responsabilità solidale dell’utilizzatore sia la sola sussistente in caso di contratto di leasing di veicolo, con la conseguenza che la società di leasing (locatrice-proprietaria) dovrebbe andare, in ogni caso, esente da responsabilità solidale”._x000d_
Muovendo da tali considerazioni, il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato l’illegittimità, con conseguente annullamento, della cartella esattoriale impugnata.