02 Febbraio 2018

Servizi di investimento e obblighi informativi dell’intermediario finanziario

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2523
In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di "servizi di investimento", di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, cioè mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del citato d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabili "ratione temporis"(in tal senso, le pronunce 14884/2017 e 8733/2016, tra le tante).