19 Settembre 2019
Come si determina il valore della controversia ai fini del rimborso delle spese di lite
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 settembre 2019, n. 22742 (rel. Di Florio)
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" ( cfr. Cass. SU 19014/2007; Cass. 22072/2009; ed in termini Cass. 3903/2016).
Al riguardo, si osserva quanto segue:
a. ai sensi dell'art. 10 c.p.c., per la determinazione del valore della causa, gli interessi scaduti si sommano al valore del capitale: il principio è riferibile anche al valore del decisum e cioè della somma attribuita;
b. per la individuazione di essa, ove siano stati pagati acconti in sede stragiudiziale - e quindi prima che il processo venga incardinato - essi vanno detratti, diversamente dall'ipotesi presa in esame dal principio sopra richiamato, dall'importo complessivamente riconosciuto per i titoli dedotti.