17 Giugno 2025
Sinistro – Caso fortuito – Malore – Oneri probatori – Concorso dell’attore
Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 13 giugno 2025, n. 3094 (g. C.G. Cosentino)
In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che il sinistro sia stato causato da un malore del conducente, da considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell’ipotesi del caso fortuito.
Peraltro, il malore improvviso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente” (Tribunale di Ravenna, sentenza 827/21), come nel caso di specie, con onere di fornire la prova dell’estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente a carico di quest’ultimo.