Sinistro stradale Pedone Condotta imprevedibile e anormale Onere probatorio Risarcimento escluso
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di questultimo alcuna possibilità di prevenire levento, situazione questa ricorrente allorchè il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale, sicché lautomobilista si trovi nelloggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare allimprovviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.
La Suprema Corte ritiene che, in questo quadro, la prova liberatoria di cui allart. 2054 c.c. non debba essere data necessariamente in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dallaccertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dellevento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. In particolare, deve ritenersi che il pedone, che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, ponga in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dellart. 2054 c.c., dimostri che limprovvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile levento dannoso, tenuto conto anche della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una idonea manovra di emergenza.
Corte di Cassazione, sezione VI civ, ord 22 febbraio 2017, n. 4551 (pres. Amendola rel. Scoditti)