Sinistro stradale a un crocevia – Mancato rispetto della precedenza a un veicolo che viaggia contromano – Corresponsabilità – Sussiste.
“È in colpa il conducente che, nell’approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l’approssimarsi dalla propria destra d’un veicolo marciante contromano e ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertate in fatto tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente”.
La sentenza in commento consente di approfondire il tema della presunzione di pari coresponsabilità a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c._x000d_
In particolare, come ricorda il giudice di legittimità, per superare la detta presunzione “non basta dimostrare che l’altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l’altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile”. Tale prova può essere data anche dimostrando che l’incidente sia stato causato esclusivamente dall’altrui condotta colposa._x000d_
In particolare, la sentenza con riferimento alla posizione di pari responsabailità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., ha precisato che la presunzione di pari responsabilità può essere superata quando alternativamente:_x000d_
– “uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza; sia che l’altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile”;_x000d_
– “uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell’antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d’esperienza res ipsa loquitur”._x000d_
Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., non può ritenersi vinta se sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti o se sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell’altro._x000d_
Nel caso di specie, mancando la suddetta prova, è stato ritenuto responsabile il conducente che, in prossimità dell’incrocio, lo impegna nonostante possa prevedere l’avvicinarsi ad alta velocità di un mezzo che pure invade la corsia riservata alla direzione inversa.