11 Novembre 2009

Sinistro stradale – Danni subiti dai familiari della vittima – Risarcibilità

“Per «persona danneggiata» deve intendersi non già la sola vittima dell’incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità, che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato”.

Nella sentenza in oggetto, il Giudice di legittimità ha colto l’occasione per ribadire l’orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite (sent., Cass. Civ., 02.07.2009, n. 15376), le quali hanno operato, a fini risarcitori, un’equiparazione tra la vittima diretta dell’incidente ed i suoi familiari più prossimi. Ciò significa che anche questi ultimi hanno diritto al ristoro di tutti i danni materiali, biologici e morali patiti in conseguenza del decesso o dell’invalidità del congiunto._x000d_
La decisione de qua merita attenzione, invero, anche sotto un altro profilo: la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “il principio, secondo il quale l’impresa designata risponde dell’obbligazione da ritardo dell’impresa posta in liquidazione anche oltre il limite del massimale, va inteso nel senso che il massimale cui occorre fare riferimento, quanto al diritto dei danneggiati nei confronti del Fondo di Garanzia, e dunque dell’impresa designata, è pur sempre quello di legge; è, infatti, perfettamente in linea con i principi dettati dalla legge n. 990 del 1969 che la società assicuratrice posta in liquidazione rimanga obbligata nei limiti dell’importo del massimale convenzionale maggiorato per rivalutazione ed interessi, e che l’impresa designata alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada sia, invece, condannata nei minori limiti del massimale di legge”.