10 Febbraio 2014

Sinistro stradale – Danno morale e danno esistenziale in ipotesi di pregiudizio sessuale – Autonoma risarcibilità

“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.”

Nel caso di specie, la Suprema Corte riconosce la risarcibilità del danno morale e del danno esistenziale, precisando che quest’ultimo, seppure non esiste come autonoma categoria di danno, costituisce sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria._x000d_
Inoltre, reputa irrilevante la circostanza che il danno esistenziale sia stato domandato solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto ritiene che il danneggiato abbia richiesto tempestivamente il risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro, facendo riferimento al danno non patrimoniale conseguente alla impossibilità di realizzare la sua persona sul piano sessuale, di realizzarsi attraverso la formazione di un nucleo familiare con figli e di continuare l’attività sportiva praticata, in quanto costretto a vivere su una sedia a rotelle._x000d_
Quel che rileva, infatti, è che sia stato fatto riferimento a tutti i tipi di pregiudizi nell’ambito della richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, senza limitazioni connesse solo ad alcune conseguenze pregiudizievoli derivatene._x000d_
In definitiva, se non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatto-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria), mentre qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiuzi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi risarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest’ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto l’etichetta di “danno esistenziale”. E invero, l’erroneità della denominazione adottata, di per sè sola, non fa ovviamente discendere l’illegittimità della loro liquidazione._x000d_
Nel caso di specie, vengono altresì ribaditi due ulteriori principi di diritto, uno in merito al diritto del danneggiato alla corresponsione di interessi e rivalutazione ultra massimale, e l’atro in merito al riconoscimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., da svalutazione monetaria._x000d_
“La domdna proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore od al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione” (cfr. Cass. 20058/2008; Cass. 21688/2009; Cass. 15397/2010; Cass. 17167/2012)._x000d_
Deve, pertanto, ritenersi che qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta verso l’assicuratore, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale, è come se lo stesso, per ciò solo, abbia chiesto di essere risarcito dell’intero danno subito, comprensivo di quello derivante dalla mora dell’assicuratore._x000d_
E ciò anche in difetto di una esplicita istanza in tal senso, perchè l’omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione, essendo in contrasto con l’interesse del danneggiato ad ottenere l’integrale risarcimento._x000d_
E ancora, “Se la responsabilità da mala gestio impropria non può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile, può comportarla, invece, per interessi e svalutazione. Ne deriva quindi che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo, incorrendo così nell’ipotesi di cd. mala gestio impropria, è tenuto alla corresponsione, non solo degli interessi sul massimale, ma anche del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi)”._x000d_
In particolare, il giudice di merito può quantificare il danno da mala gestio anche sulla base di presunzioni, traendo argomento dalla svalutazione monetaria sopravvenuta nel tempo intercorso tra la data del sinistro e la data del pagamento dell’indennizzo (cfr. Cass. 10839/2011; Cass. 19919/2008).