Sinistro stradale – Danno non patrimoniale – Criterio equitativo puro – Illegittimità – Tabelle milanesi – Valenza generale – Sussiste
“Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa cosiddetta “pura”, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la Suprema corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 Cc, salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l’abbandono: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito nonostante che la quantificazione cui è pervenuto il giudice di merito sulla base della liquidazione equitativa cosiddetta “pura” si collochi all’interno dei minimi e dei massimi fissati dalle tabelle milanesi per fatti lesivi consimili, dovendosi ritenere che la fortuita riconducibilità degli importi liquidati all’interno del range previsto per identico evento lesivo dalle tabelle milanesi non rileva in primo luogo perché esse, non essendo state prese in considerazione, non costituiscono parametro di leggibilità e verificabilità della motivazione, ed inoltre non colma in alcun modo il vuoto esistente tra le premesse e le conclusioni della decisione, che constano solo dell’importo complessivamente liquidato”.
Con la sentenza in commento si conferma la centralità delle Tabelle meneghine nella quantificazione del danno non patrimoniale, in nome dell’uniformità nel trattamento di danni uguali su tutto il territorio nazionale. Si ricordi come, sin dal 2011, la Corte di Cassazione abbia riconosciuto a tali Tabelle, in applicazione dell’art. 3 Cost., “valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono”. _x000d_
La fortuita corrispondenza del valore liquidato ai parametri fissati dalle tabelle di Milano, pertanto, non può rilevare, dal momento che non è possibile verificare l’iter logico che ha condotto a tale quantificazione del danno non patrimoniale.