04 Gennaio 2010

Sinistro stradale – Legittimazione attiva – Onere della prova – Certificato PRA

“In tema di risarcimento del danno derivato da circolazione stradale, il detentore d’un autoveicolo intestato ad un terzo ha legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, ancorchè non ne sia proprietario, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale. A questo fine non è sufficiente la prova dell’esistenza d’un titolo che obblighi il detentore a tenere indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante”.

Nella sentenza in epigrafe la Cassazione ribadisce il principio per cui la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un autoveicolo a seguito di incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo (ex multis, Cass. Civ., N. 3005/09)._x000d_
Nel ribadire tale principio la Corte precisa che il detentore deve provare che la spesa per i danni per cui lo stesso agisce sia stata effettivamente sostenuta dallo stesso. Non è sufficiente, dunque, la prova dell’esistenza d’un titolo che obblighi il detentore a tenere indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiuta, si che il proprietario non possa pretendere d’essere ancora risarcito dal terzo danneggiante (v. anche Cass. Civ. N. 4003/06).