Sinistro stradale – Mancanza di guardrail – Responsabilità da custodia
“Non può essere attribuita la responsabilità al comune per l’omessa collocazione di guardrail ove la parte che ha subito il danno per il mancato riparo del baratro non abbia indicato l’obbligo giuridico, specifico o generico, cui l’amministrazione si sarebbe sottratta, non potendo comunque in particolare la Cassazione a ciò sopperire”
La S.C. precisa che “poiché l’omissione di un certo comportamento, come emerge dalla norma dell’art. 41 c.p. rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), purchè la condotta omissiva non sia essa stessa considerata fonte di danno dell’ordinamento (come, sul piano penale, per i reati omissivi propri) ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di generica prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, è di tutta evidenza che, a differenza di quanto si consideri come parte di una serie causale un fatto positivo, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula a monte la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto”._x000d_
Pertanto, quando si affronta il problema della causalità omissiva punto essenziale è l’individuazione dell’obbligo giuridico specifico o generico che imponeva la tenuta della condotta omessa e “non è possibile ricostruire la serie causale, sulla base della almeno iniziale applicazione del noto principio della c.d. equivalenza condizionale (teoria c.d. condicio sine qua non), cioè cominciando con l’attribuire rilievo a tutte le condizioni che appaiono causalmente rilevanti per la determinazione dell’evento e, quindi, considerando l’oggettiva materiale mancanza di una certa condotta come tale, o meglio di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi effetti, senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all’esistenza in capo ad un soggetto (danneggiante) di un obbligo giuridico o specifico di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza”._x000d_
Ciò posto la S.C. afferma che la responsabilità della P.A. non può essere ricavata dalla mera mancanza dell’apposizione del guardrail, dovendosi, piuttosto, prospettare l’obbligo giuridico specifico o generico che nella specie avrebbe imposto all’epoca del sinistro di realizzare il guardrail._x000d_
Precisa, infine, la Corte che “in ragione dell’epoca del sinistro, non esistendo una normativa specifica che imponesse di realizzare il guardrail in una strada come quella su cui esso avvenne, nella specie verrebbe in rilievo il principio secondo cui gli enti pubblici che hanno la gestione e l’obbligo di manutenzione delle strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi, ecc.) né tutte le misure cautelari (muretti laterali, guardrail, segnalazioni luminose ai bordi stradali, ecc.) dipendendo l’esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della P.A., la quale pertanto potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non le altre, purchè la soluzione di continuità dell’opera protettiva sia visibile per l’utente e purchè l’opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa un’insidia e cioè una situazione di pericolo così non visibile e non prevedibile”._x000d_
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