19 Maggio 2014

Sinistro stradale – Risarcimento danni al mezzo – Valore di mercato del veicolo e ammontare della riparazione – Principio di economicità

“La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia la corresponsione di una somma pari alla differenza del valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.”

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, relativa alla condanna delle parti convenute al risarcimento del solo danno corrispondente al valore del veicolo in epoca antecedente il sinistro, anziché quello corrispondente all’importo effettivamente pagato per riparare il veicolo danneggiato._x000d_
Deve ritenersi, infatti, che la domanda di risarcimento danni relativa ad un veicolo costituisca una richiesta di risarcimento in forma specifica, dovendo ammettersi il risarcimento per equivalente solo quando il costo delle riparazioni non superi notevolmente il valore di mercato._x000d_
In particolare, viene ribadito il principio secondo cui, in applicazione del criterio di economicità, il costo delle riparazioni non può superare il valore di mercato del veicolo al momento in cui si verifica l’incidente.