11 Maggio 2020

Spese legali stragiudiziali: danno emergente

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza 30 aprile 2020, n. 1445 (rel. Di Bella)
Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e, dunque, non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 1); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c., comma 2); non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.).
Nello specifico caso del danno consistito nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l'assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l'attività stragiudiziale.

Nel caso di specie, l’attore aveva prodotto una fattura pari ad € 6.000,00, senza dimostrare anche di aver corrisposto l’importo ivi previsto.

La fase stragiudiziale era stata gestita nella vigenza del DM n. 140/2012, ai sensi del cui art. 4: “1. L’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.”

Orbene, in sede stragiudiziale, l’attore aveva percepito l’importo di € 63.122,00 sicchè, applicando analogicamente i compensi previsti per lo scaglione di riferimento dei giudizi civili di valore maggiormente prossimo alla somma percepita dall’attore (ovvero lo scaglione da € 25.000,00 ad € 50.000,00, essendo lo scaglione successivo di valore superiore) e tenendo conto dei compensi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva ed istruttoria, sarebbe stato più che congruo un onorario pari ad € 3000,00 e ciò, applicando i valori medi previsti dal DM n. 140/2012 e pur tenendo conto della notevole differenza di prestazione richiesta in sede giudiziale e stragiudiziale, con riferimento quantomeno alle fasi introduttiva ed istruttoria.

Da quanto sopra è derivato il rigetto della domanda di rimborso della somma di € 6000,00, non essendo stato dimostrato il relativo esborso ed essendo eccessiva la somma richiesta rispetto ai criteri di cui al DM n. 140/2012.