13 Dicembre 2018

Sul concorso colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.)

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 11 dicembre 2018, n. 31967 (rel. M. Gorgoni)
Per invocare l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. è necessario che il fatto dannoso risulti già provato e che al suo verificarsi il danneggiato non abbia contribuito fornendo il proprio apporto. Infatti, la disposizione comporta una sorta di interruzione tra il fatto del danneggiante e la singola conseguenza dannosa: interruzione provocata da un comportamento omissivo del danneggiato che rende non dovuto il danno.
Infatti, mentre l'art. 1227 c.c., comma 1 concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento, quindi la sua cooperazione attiva, nel secondo comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato; un conto sono le condizioni di nascita della responsabilità, altro i criteri di determinazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria che ne consegue, cui si rapporta la corrispondente segmentazione in due fasi distinte del giudizio di responsabilità con cui si distribuisce il costo di un evento dannoso (l'an e, poi, il quantum).

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