05 Settembre 2019

Sulla cessione del credito di risarcimento del danno da sinistro stradale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21765 (rel. Pellecchia)
Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).

Nel caso di specie, il danneggiato aveva ceduto alla società attrice, esercente l’attività di autocarrozzeria, il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.

La cessione in esame è lecita in quanto costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito (Cass. civ. Sez. III, 14-02-2019, n. 4300).