12 Maggio 2020

Sulla clausola che esclude il rimborso spese legali se l’assicurato sceglie il difensore

Cass. Cic, sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4202 (rel. Iannello)
Deve ritenersi validità la clausola contrattuale che esclude l'obbligo per l'assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato (non già in ragione di una compatibilità inassoluto della stessa, tout court, isolatamente considerata, con la previsione di cui all'art. 1917, comma terzo, cod. civ., ma ben diversamente) sull'assunto che essa va letta «nel contesto» delle condizioni generali di contratto quale patto di gestione della lite.
Un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917, comma terzo, cod. civ. (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
In presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.