09 Novembre 2018

Sulla regolarità della notifica all’estero

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 novembre 2018, n. 28509 (rel. C. D'Arrigo)
In tema di notificazione o comunicazione di atti giudiziari fra Stati membri dell'Unione europea, regolata dal Regolamento CE n. 1393/2007, è onere del notificante dimostrare che l'atto fosse, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante l'attestazione rilasciata dall'ufficiale giudiziario italiano, ma tale attestazione, essendo relativa ad una notificazione che si perfeziona all'estero, secondo la legge del luogo di destinazione e sotto il controllo del relativo organo ricevente, non fa fede fino a querela di falso e può essere superata dalla prova contraria.
Ove sia accertata la carenza, nella copia ricevuta dal destinatario di altro Stato membro, della traduzione dell'atto nella lingua richiesta da questa, il destinatario ha diritto ad un termine per la regolarizzazione, ovvero, in alternativa, il termine perentorio dalla ricezione dell'atto, a causa dell'irritualità di questo, non inizia a decorrere e, finché non sia provata - in base alla legge del luogo di destinazione della notifica - dal notificante la ricezione della copia tradotta, l'attività da lui espletata non può definirsi tardiva.

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