11 Novembre 2019

Surroga Inail: abrogato, con efficacia retroattiva, art. 1, comma 1126, l. 145/2018 (art. 3, sexies, d.l. 34/2019)

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647 (rel. Rossetti)
L'assicuratore sociale può surrogarsi, nei confronti delle persone civilmente responsabili dell'infortunio occorso al lavoratore, solo sui crediti vantati dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (cfr. Corte cost., 06-06-1989, n. 319; Corte cost., 18-07-1991, n. 356; Corte cost., 27-12-1991, n. 485; Corte cost., 17-02-1994, n. 37).

Anche in virtù dell’art. 1, comma 1126, della 1. 30.12.2018 n. 145 – applicabile ratione temporis – l’Inail può aggredire con l’azione di surrogazione solo le somme dovute al danneggiato a titolo di ristoro di danni che abbiano formato oggetto di copertura assicurativa da parte dell’Inail, e non anche qualsiasi ulteriore credito vantato dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile, per tre indipendenti ragioni.
La prima ragione è che l’art. 1, comma 1126, della 1. 30.12.2018 n. 145 è stato abrogato, con efficacia retroattiva, dall’art. 3 sexies d.l. 30.4.2019 n. 34.
Vero è che tale norma è stata inserita solo dalla legge di conversione (l. 28.6.2019 n. 58), entrata in vigore dopo la camera di consiglio in cui è
stato deciso il presente ricorso; nondimeno, essendo tale norma sopravvenuta prima del deposito del provvedimento impugnato, di essa comunque questa Corte deve tenere conto, in virtù del principio jura novit curia, e considerato che la deliberazione in camera di consiglio è
atto privo di rilevanza giuridica esterna, mentre è solo la pubblicazione che attribuisce giuridica esistenza alla sentenza civile, salvo ovviamente il caso in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999).                         La seconda ragione è che in ogni caso l’art. 1, comma 1126, l. 145/18 non s’applica agli infortuni, ed alle azioni di surrogazione scaturite dagli infortuni avvenuti prima della sua entrata in vigore, come già stabilito da questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 8580 del 27/03/2019).
La terza e decisiva ragione è che anche se l’art. 1, comma 1126, l. 145/18 non fosse stato abrogato, e persino se fosse retroattivo, tale norma non gioverebbe affatto alla posizione della Compagnia del responsabile civile, la cui eccezione pertanto non è sorretta da giuridico interesse, ex art. 100 c.p.c..
Che la surrogazione dell’assicuratore sociale possa avvenire solo sui crediti della vittima aventi ad oggetto il risarcimento di danni coperti
dall’ente gestore dell’assicurazione sociale (come stabilito dalla Corte costituzionale e da questa Corte); oppure che, all’opposto, la suddetta
surrogazione abbia per effetto di consentire all’assicuratore sociale di surrogarsi anche nei crediti risarcitori per pregiudizi estranei all’assicurazione sociale (come stabilito dalla legge finanziaria del 2018, successivamente abrogata), è questione che ha per effetto di nuocere o giovare al danneggiato, non al responsabile.
Solo il danneggiato, infatti, per effetto della surrogazione “integrale” dell’assicuratore sociale su tutti i suoi crediti risarcitori perde la possibilità di cumulare l’indennizzo ed il risarcimento (nella parte in cui ristora pregiudizi non indennizzati).
Rispetto all’obbligo risarcitorio gravante sul terzo danneggiante, invece, resterebbe sempre fermo il limite del danno effettivamente causato alla vittima, secondo quanto già detto in precedenza: con la conseguenza che, quali che siano i limiti in cui il legislatore consenta la surrogazione dell’Inail, il debito del terzo resta invariato. L’unica differenza consisterebbe in ciò solo: che nel caso di surrogazione integrale, unico debitore del responsabile diviene l’assicuratore sociale; nel caso contrario, il medesimo debito andrà pagato dal responsabile in parte all’Inail e in parte al danneggiato, secondo la misura della surrogazione.

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