11 Novembre 2019

Surroga Inail: limiti

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647 (rel. Rossetti)
Il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 142 cod. ass.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi:
a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009);
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo; ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007).

La surrogazione per pagamento è una successione a titolo particolare del solvens (il surrogante) nel credito vantato dall’accpiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).
Essa realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest’ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili.
Il trasferimento del credito, ovviamente, non può che avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e
contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile; e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato.
Se il danneggiato ha sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale, e l’assicuratore sociale indennizzi, il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l’altro.
Analogamente, se il danneggiato ha sofferto un danno pari a “100”, e riceva dall’assicuratore sociale “80”, solo entro questa minor somma il
credito risarcitorio potrà trasferirsi in capo all’assicuratore sociale (ex Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018).

Allegati