24 Marzo 2022

Surroga INPS – Concorso di colpa del danneggiato – Limiti

Cass. Civ., sez. III, sentenza 21 marzo 2022, n. 9002 (rel. F.G.A. Frasca)
Il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell'assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all'assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell'ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno
(cfr. Cass. Sez. 3n. 2595 del 1979; Sez. 3 n. 9742 del 07 ottobre 1997; Cass. Sez. 3 n. 293 del 1973; Cass. n. 2341 del 1977; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 06 agosto 1968; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3761 del 03 luglio 1979; Cass. Sez. 3, sentenza n. 20357 del 21 ottobre 2005).

L’ istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. Per quanto qui interessa, il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (cfr. Cass., sentenza del 23 giugno 2021, n. 17966).

Si tratta di un’impostazione coerente con il consolidato e condivisibile principio già affermato dalla Suprema Corte per cui, nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale quale l’INPS e il terzo responsabile dell’illecito, l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (fra le tante: Cass. n. 10834 del 2007; Cass. n. 12686 del 1999).

Impostazione, quest’ultima, ribadita più di recente nella pronuncia di Cass. 25 gennaio 2018 n. 1834, che ha espresso il seguente principio di diritto che si intende confermare : «il diritto dell’assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all’assicurato, da una parte, e dell’ammontare dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell’assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore e per il cui recupero l’assicuratore medesimo agisca in surrogazione; e tanto con l’effetto che l’assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l’entità dell’indennizzo concretamente corrisposto all’assicurato e l’entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato».

Come rilevato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn. 12564-12565-12566-1256 7/2018, relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, «il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito». E tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga. Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce.

Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione.

Ulteriore addentellato normativa si rinviene nell’art. 1205 cod.civ. che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore. In sostanza, le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato. Diversamente argomentando, la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di I.N.P.S., quale ente erogante.

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