10 Giugno 2026

Surrogazione legale e regresso nelle obbligazioni solidali passive asimmetriche o paritetiche

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 29 maggio 2026, n. 16835 (rel. P. Spaziani)
In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ai sensi dell'art.1299 cod. civ., - nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, cod. civ. - è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art.1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all'adempimento sulla base dell'assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.

In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post-esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche" (contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori), dal momento che l'atto di adempimento di tali obbligazioni, posto in essere dal condebitore estraneo al detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui e viene eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario, ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui; il detto pagamento, pertanto, unisce alla causa estintiva una causa traslativa idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.

Nell’ambito di una obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris connotata dal requisito della solidarietà, occorre in primo luogo procedere all’individuazione della tipologia di obbligazione solidale concretamente adempiuta da uno dei condebitori in solido, con effetto satisfattivo del creditore e liberatorio dei condebitori, al fine poi di stabilire se, nella fattispecie, il solvens, rivolgendosi ai condebitori per recuperare la prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente a suo carico), abbia agito in regresso o in surrogazione. Allo scopo, occorre distinguere le obbligazioni solidali asimmetriche da quelle paritetiche.

Infatti, se l’adempimento abbia riguardato una obbligazione solidale ad interesse comune (ex lege, ex contractu o ex delicto), l’unica azione ammissibile è quella di regresso, mentre la possibilità di qualificare la domanda in termini di azione in surrogazione sussiste unicamente nell’ipotesi in cui l’adempimento abbia riguardato una obbligazione solidale ad interesse esclusivo, in relazione alla quale sussiste l’ammissibilità e persino la reciproca complementarità di entrambi i rimedi.

La fattispecie prospettata nel caso di specie, si identificava in una ipotesi di corresponsabilità mista, contrattuale ed extracontrattuale (arg. ex comb. disp. artt. 2087e 2055 cod. civ.), e il pagamento effettuato dalla società condebitrice aveva configurato l’adempimento di una obbligazione risarcitoria ad interesse comune; pertanto, l’azione di ripetizione dell’importo pagato, esercitata dalla società adempiente in confronto degli enti convenuti, presunti corresponsabili, non poteva qualificarsi che come azione di regresso. Inoltre, tale azione di regresso, in quanto soggetta all’ordinario termine di prescrizione decorrente dalla data del pagamento (aprile 1999), al tempo dell’atto introduttivo del presente giudizio (dicembre 2009) doveva ritenersi prescritta, senza che potessero rilevare atti interruttivi relativi al diritto dei creditori originari, ormai estinto.

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