18 Febbraio 2026
Tabelle di Milano – No valore normativo – Risarcimento diffamazione
Compenso per la fase di trattazione anche in assenza di fase istruttoria
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 2 febbraio 2025, n. 24349 (rel. C. Graziosi)
Nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato - ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.
La trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase; in particolare, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria; la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (nel caso di specie, il giudice d'appello aveva erroneamente omesso la liquidazione delle spese anche per la trattazione con il suo generico asserto dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado).