17 Febbraio 2026

Testamento pubblico – Atto personalissimo – Esclusa l’assistenza dell’amministratore di sostegno

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2648 (rel. V. Picaro)
Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti.

Nel caso di specie, secondo l’impugnata ordinanza, l’amministratore di sostegno ha richiesto al giudice tutelare per la sua assistita di autorizzarla a suggellare le ultime volontà che la predetta gli avrebbe espresso in svariati incontri nel senso del riconoscimento come sua unica erede universale della nipote che se ne stava prendendo cura, in un testamento pubblico, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare si è limitato a scrivere in calce all’istanza “Visto si autorizza l’amministratore di sostegno a quanto richiesto da parte dell’amministrata, con obbligo di assistenza al compimento dell’atto”.

Il provvedimento del giudice tutelare non ha tenuto conto che il testamento pubblico, in base all’art. 603, comma 2, c.c., è un atto personalissimo che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4 e dalla legge notarile), e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.

Detto provvedimento, pertanto, non era idoneo né ad escludere la capacità di testare del de cuius (che del resto lo stesso notaio ha dichiarato di avere personalmente verificato come sussistente), né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno.

La condotta del notaio, pertanto, ha violato sia l’art. 603 c.c., per la presenza all’atto di persona – l’amministratrice di sostegno – interessata all’atto in quanto destinataria della disposizione mortis causa, sia l’art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale.

Non può quindi essere condivisa la tesi della Procura Generale, secondo la quale, per effetto del provvedimento autorizzatorio adottato dal giudice tutelare, il notaio fosse abilitato e tenuto a ricevere il testamento pubblico alla presenza oltre che dei due testimoni dell’amministratore di sostegno per consentire a quest’ultimo di assistere la testatrice nel confermare una volontà testamentaria già precedentemente espressa.

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