01 Settembre 2010

Trasfusioni – Danno da epatite post trasfusionale – Indennizzo – Spettanza – Condizioni – Limiti

“L’art. 1, co. 3, della L. 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo articolo 4, co. 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Dpr. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà e con il diritto a misure di assistenza sociale, la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria”.

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite compongono un contrasto giurisprudenziale manifestatosi nell’ambito delle sezioni semplici. _x000d_
In particolare, mentre con la sentenza del 4 maggio 2007, n. 10214 la S.C. affermava che in virtù di una lettura costituzionalmente orientata (in relazione ai parametri generali fissati negli artt. 2 e 32 della Costituzione) della normativa di tutela contenuta nella legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione ed emoderivati, l’indennizzo previsto da tale legge in favore dei suddetti soggetti – avente carattere assistenziale e non comparabile, perciò, con il risarcimento del danno – è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psicofisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dalla incidenza sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto a percepirlo anche da parte del soggetto affetto da contagio HCV (comportante sicuramente un danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al Dpr. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione._x000d_
Diversamente, con sentenza del 24 giugno 2008, n. 17158 la Cassazione ha ritenuto, nel senso ora fatto proprio dalla Sezioni Unite, che la normativa di tutela dettata dal combinato disposto dell’art. 2, co. 1, e dell’art. 4, co. 4, della legge 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l’indennizzo a favore dei suddetti soggetti, non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell’integrità psicofisica che non hanno però, in ragione dello stato quiescente dell’infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito , con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l’assenza di citosi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al Dpr. n. 834 del 1981.