Trasporto aereo – Notevole ritardo nella partenza del volo – Danno esistenziale subito dai passeggeri
“In tema di trasporto aereo, qualora si verifichi un notevole ritardo nella partenza del volo, l’attore, a seguito del comportamento della compagnia, subisce un danno non patrimoniale, ossia un danno morale, definito anche esistenziale, previsto dall’art. 2059 c.c., che va risarcito e liquidato sulla base di criteri equitativi idonei a evitare forme di disuguaglianza economico-sociale, in assenza di parametri legislativi cui equiparare la lesione di diritti della personalità”.
Il G.d.p., richiamando la dottrina e la giurisprudenza prevalente, precisa che l’applicazione dell’art. 2059 c.c. non può essere circoscritta ai soli casi nei quali il danno è derivato da un fatto costituente reato (art. 185 c.p.) in quanto tale limitazione è contraria al disposto dell’art. 3, c. 1 Cost. (principio di uguaglianza) “dato che opera una discriminazione tra danneggiati, distinguendo tra vittime di un reato e vittime di un illecito civile”.