Travisamento della prova – Preclusione della doppia conforme
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova (censurabile in sede di legittimità) che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé che ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, non è impedito nemmeno al cospetto di una "doppia conforme", che richiede pur sempre un'effettiva cognizione in fatto, che nella specie manca. La conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d'appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perché entrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo in fatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione che costituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum.
Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l’esistenza di un errore percettivo sul fatto probatorio, avendo la Corte tributaria regionale ritenuto non notificata la cartella esattoriale sottesa all’atto opposto, pur in presenza della documentazione attestante la prova dell’avvenuta notificazione, supponendo un fatto la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa. Si tratta, dunque, di un non-fatto, un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata trascurata. Confrontando il contenuto di detto documento con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte in cui ha ritenuto inesistente la relata di notifica della cartella esattoriale) emerge, all’evidenza, l’errore non testuale in cui è incorsa la Corte d’Appello.
Il fatto probatorio, supposto esistente o inesistente, costituisce un punto controverso che esclude la revocazione quando l’errore – di giudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti; sicché, nel caso di specie ricorre la patologica ipotesi di “travisamento della prova” per supposta inesistenza del documento probatorio, invece, esistente e non valutato, oggetto di un punto controverso tra le parti e dirimente ai fini della decisione.
L’affermazione secondo cui, se l’errore è frutto di un’omessa percezione del fatto, essa è censurabile ex articolo 360, primo comma, n. 5), c.p.c., se si riferisca a fatti sostanziali, ovvero ex articolo 360, primo comma, n. 4), c.p.c., ove si tratti di omesso esame di fatti processuali, va estesa al caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la finale precisazione che un simile errore, che si è detto essere commissivo, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nel giudizio.
In questi casi, nei quali viene in considerazione un non fatto probatorio rilevante ai fini del giudizio, non è configurabile la preclusione della doppia conforme che esclude la possibilità di ricorrere al vizio di cui al n. 5) dell’art. 360, primo comma, c.p.c. per contestare l’omesso esame di un fatto storico. La conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d’appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perché entrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo in fatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione che costituisce la ragione di divieto dell’ulteriore ritorno sul decisum. (cfr. (cfr. Cass. SU. n. 5792/2024; cfr. anche Cass. n. 16618/2026; in senso conforme in motivazione, Cass. n. 16752/2026).