TUN – Applicazione generalizzata indiretta
La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella 'pretoria' - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.
È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.
La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.
L’equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.
Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l’equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione pretoria.
La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.
È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle pretorie. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.
La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.
L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.
Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.
Per i giudizi relativi a fatti anteriori al D.P.R. del 2025 andranno rispettati i seguenti criteri.
Ci si deve domandare se, intervenuta nel giudizio di primo grado una liquidazione secondo le tabelle pretorie, in un giudizio di appello in cui vi sia stata impugnazione sul quantum senza porre in discussione la loro applicabilità come parametro dell’equità, ma censurandola solo nelle sue modalità o solo nella quantificazione, la sopravvenienza della T.U.N. possa essere invocata dalla parte appellante o addirittura disposta d’ufficio dal giudice.
La risposta dev’essere negativa, in quanto sul criterio di liquidazione secondo le tabelle pretorie sussiste cosa giudicata interna.
L’applicazione della T.U.N. può, invece, essere invocata in appello o disposta dal giudice di appello se l’appello abbia censurato che l’applicazione della tabella pretoria scelta fosse conforme all’art. 1226 c.c. In tal caso, infatti, l’esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che vi sia giudicato interno preclusivo.
In eventuali giudizi di cassazione rispetto ai quali sia sopravvenuta la T.U.N., se il ricorso non abbia attinto la scelta della tabella pretoria, ma solo il modo ed il quantum della sua applicazione, non è possibile evocare la T.U.N. come fatto giustificativo di una diversa applicazione dell’art. 1226 c.c.
L’invocazione è possibile se si è censurata l’applicazione stessa da parte del giudice di merito di una tabella pretoria.
Analogamente un’impugnazione in cassazione che censuri detta applicazione può essere basata anche sull’invocazione della T.U.N.
Naturalmente, dati i limiti del giudizio di cassazione, l’invocazione della T.U.N. è possibile solo se non postula accertamenti di fatto, cioè se si colloca esclusivamente sul piano della quaestio iuris dell’art. 1226 c.c.