Tutela della bigenitorialità – Collocamento dei minori presso il padre
Ancora una volta il Tribunale di Catania compie un rivoluzionario passaggio in materia di tutela della bigenitorialità.
Dopo la “storica” ordinanza del 2 dicembre 2016, mediante la quale il Tribunale etneo denunciava esplicitamente che il principio ispiratore delle decisioni in materia di collocamento dei figli fosse rappresentato dal “pregiudizio di fondo” della maternal preference e, smarcandosi da tale pregiudizio, dava il via ad una riflessione tutt’oggi perdurante in ordine alla concreta applicazione della legge 54/2006, oggi lo stesso Tribunale, mediante la sentenza n. 2319 del 7 maggio 2021, fa un passo ulteriore verso la bigenitorialità effettiva e l’applicazione concreta della citata legge 54/2006.
Decidendo la separazione tra due coniugi, nell’affrontare la questione del collocamento dei figli, il Giudice, franco da pregiudizi e immune dalla soggezione ad ipocrite formule rituali, ha fatto propria la valutazione del CTU, il quale, nella relazione svolta in corso di causa, aveva precisato che “L’eventuale mutamento del collocamento dei figli dalla madre al padre, non prende le mosse da un giudizio negativo nei confronti della perizianda che fino ad oggi ha cresciuto, come meglio ha potuto, i propri figli, ma dalla considerazione che, nell’attuale fase della vita della signora e di conseguenza anche dei minori, questa appare la scelta più opportuna”.
Il collocamento dei figli minori presso il padre non è, dunque, sempre o necessariamente l’extrema ratio – come pare essere ancora nella stragrande maggioranza dei casi – alla quale può farsi ricorso solo quando la madre sia pessima o inadeguata, ma è una alternativa da valutarsi in ogni caso quando ci si trova di fronte alla necessità di individuare l’assetto che la famiglia, nella separazione dei genitori, deve assumere.
D’altronde, proprio con l’ordinanza del 2016, il Tribunale di Catania aveva avvertito che “è necessario anche lasciar chiaro che è certamente errato e fuorviante – benchè purtroppo assai diffuso – un approccio al problema dell’affidamento/collocamento dei figli minori in termini di premio/punizione per i genitore degno/indegno”.
Collocandosi nell’alveo segnato da tale enunciato, la sentenza del 2021 chiarisce, ancora una volta, che “l’ipotesi del collocamento prevalente presso il padre non rappresenta una penalizzazione di un genitore né un premio per l’altro, ma un’opportunità per i figli di approfondire, attraverso la convivenza, il legame anche con l’altro genitore e con la sua famiglia, compresi nonni e zii”.
Il Tribunale di Catania facendo dunque applicazione di principi tanto ovvi quanto scarsamente messi in pratica, ha ritenuto, in questo caso, che i figli minori vadano collocati prevalentemente presso la casa del padre, non già alla stregua dell’inadeguatezza della madre a svolgere il proprio ruolo, ma in considerazione del fatto che, ponendo su di un piano di parità entrambi i genitori, è il padre, attualmente, quello tra loro, che assicura ai figli maggiore stabilità e “guida scolastica e normativa”.
E questo è esattamente lo spirito oltre che la lettera della legge 54/2006 ancora oggi purtroppo largamente disapplicata.
La sentenza n. 2319/2021 si segnala, anche, per un ulteriore, non meno importante, passaggio.
Proprio perché la decisione relativa al collocamento prevalente dei figli minori trae le mosse dalla pari adeguatezza genitoriale dei coniugi separati, e nello sforzo di offrire e garantire ai figli minori della coppia il migliore rapporto con ciascuno dei genitori, anche con quello non collocatario, il Tribunale di Catania ha in questo caso stabilito tempi di incontro e permanenza di quest’ultimo con i figli piuttosto innovativi rispetto a quelli standardizzati dei due pomeriggi infrasettimanali e del fine settimana – sabato/domenica – alternato.
Lo standard dei due pomeriggi infrasettimanali, frequentemente incompatibili con le esigenze dei figli, soprattutto se adolescenti impegnati in attività extrascolastiche, o anche con quelle lavorative del genitore non collocatario, se formalmente finalizzato a favorire il rapporto con quest’ultimo, sovente, nei fatti, finisce per ostacolare tale rapporto, trasformando i figli in “ospiti” – di passaggio e spesso a disagio – per qualche ora ogni tanto in una casa, quella del genitore non collocatario, che non possono sentire propria in ragione anche del limitato tempo che vi trascorrono.
Mediante la sentenza n. 2319/2021, invece, regolamentando gli incontri dei figli minori con il genitore non collocatario, il Tribunale di Catania ha ampliato il tempo del fine settimana di pertinenza di quest’ultimo, estendendolo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina ed ha incluso, nell’unico incontro infrasettimanale previsto, anche il pernottamento.
Non v’è dubbio che tale modalità favorisce maggiormente il mantenimento di un valido rapporto con il genitore non collocatario.
Il maggior numero di pernottamenti, difatti, facilita la creazione ed il mantenimento di scambi ed abitudini condivise, consente al genitore non collocatario di essere costantemente presente, con tempi più consoni alle esigenze dei figli, nelle fasi della loro crescita incidendo senza soluzione di continuità nella loro educazione e nella loro formazione; tempi più lunghi di permanenza permettono la condivisione di attività e stile di vita e favoriscono la creazione di una quotidianità nell’ambito di una abitazione nella quale necessariamente – visto il tempo che vi trascorre – il figlio minore dovrà avere, stabilmente e non pendolarmente, i propri effetti personali sentendo così propria e non estranea anche la casa del genitore non collocatario.
Per ultimo, mediante la sentenza n. 2319/2021, il Giudice si affranca dal dogma del “mantenimento minimo” a carico del genitore non collocatario.
La prassi dei Tribunali prevede infatti una soglia “minima” per il mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario ed in favore dell’altro. Tale limite minimo – pensato per la modalità standard di collocamento (due pomeriggi a settimana e fine settimana sabato/domenica alternato) – viene poi utilizzato, acriticamente, per tutte i casi ed indipendentemente dal tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore palesandosi, anche in questo caso, la soggezione ingiustificata al modello di riferimento anche quando ne vengono meno i presupposti.
Nel caso che ci occupa, invece, il Tribunale, a fronte di un tempo più lungo di permanenza dei figli minori con la madre non collocataria (circa 10 pernottamenti mensili a fronte dei due/quattro solitamente previsti) ha fissato l’importo dell’assegno di mantenimento in una somma inferiore al limite minimo ordinariamente applicato.