31 Agosto 2020
Udienza in assenza di trattazione scritta: mancata comparizione fisica – estinzione – artt. 181 e 309 c.p.c.
Tribunale di Bologna, II sez. civ., 29 maggio 2020, verbale d'udienza (g. Costanzo)
Pur in assenza di un’espressa previsione legislativa ad hoc ma nel quadro delle finalità perseguite dalla decretazione d’urgenza (contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica sull’attività giudiziaria, consentire lo svolgimento delle udienze civili con modalità alternative e segnatamente mediante videoconferenza oppure all’esito di trattazione scritta), il mancato deposito della nota scritta ai sensi dell’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. cit. (o mancata partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto, lett. f), art. cit.) va equiparato alla mancata comparizione all’udienza in presenza.
Nel caso di specie, avendo le parti omesso di depositare note scritte per due udienze consecutive, così tenendo un comportamento equiparabile alla c.d. doppia diserzione bilaterale, trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., cui consegue l’estinzione del processo.