I udienza – Differimento d’ufficio – Termini costituzione e decadenze
Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, intervenuto (come nella specie) dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che la costituzione della società convenuta è avvenuta in data 11 giugno 2010 e ha considerato tempestiva la costituzione della convenuta in virtù del decreto di differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. per l’udienza del 21 settembre 2010, avvenuta con decreto del giudice istruttore in data 27 maggio 2010, a fronte dell’indicazione della prima udienza da parte degli attori per la data dell’8 giugno 2010.
Il differimento della prima udienza disposto a termini del quinto comma dell’art. 168-bis c.p.c. pro tempore è diverso da quello previsto dal precedente quarto comma del medesimo articolo, in quanto detto decreto, che ha la finalità di ottimizzare la gestione del ruolo di udienza, abilita il convenuto a costituirsi entro il nuovo termine indicato dal decreto emesso dal giudice nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo.
Peraltro, ove il decreto intervenga oltre il termine per la costituzione del convenuto fissato a pena di decadenza, questa funzione del decreto verrebbe a integrare una sorta di rimessione in termini, non solo contraria alla finalità della norma, ma “neanche assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale, finendo così per alterare la stessa posizione di parità delle parti nel processo” (cfr. Cass. n. 2394/2020). Ne consegue che, essendo il decreto del giudice istruttore di differimento dell’udienza intervenuto dopo il termine concesso al convenuto per costituirsi in relazione alla prima udienza indicata dagli attori, la costituzione del convenuto, tardiva in relazione alla udienza indicata in atto di citazione, non può ritenersi sanata dal differimento dell’udienza, né può ritenersi tempestiva in relazione alla udienza indicata nel decreto ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.
Ne deriva l’inammissibilità della domanda riconvenzionale.