07 Luglio 2026

Utilizzo AI – Allegazione di giurisprudenza inesistente – Inammissibilità del ricorso – Sanzione 616 cpp

Cassazione Penale, sezione terza, sentenza 11 giugno 2026, n. 23006 (A. Scarcella)
La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall'intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell'errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l'inammissibilità, l' articolo 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l'irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

Il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza. Non si è di fronte a una mera debolezza argomentativa, ma a una patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale: l’allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto. In tale situazione, la causa di inammissibilità non è soltanto presente, ma è il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l’area dell’errore scusabile delineata dalla sentenza n. 186 del 2000.

Non può, in particolare, sostenersi che l’impiego dell’intelligenza artificiale introduca una zona franca di deresponsabilizzazione. La citata sentenza n. 186/2000 protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l’ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate. In tale evenienza, l’errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l’ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente. L’assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità

Il punto decisivo è che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore – o la parte che dell’atto risponde nei limiti consentiti dal rito – introduce nel ricorso sentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, egli non versa in una situazione assimilabile all’incolpevole errore oggettivamente inevitabile; al contrario, manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale. Perciò non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, secondo la formula della Consulta.

Sotto il profilo funzionale una sanzione più elevata trova giustificazione nella stessa ratio deterrente dell’art. 616 cod. proc. pen.

La norma mira a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunque proposte senza il necessario rigore tecnico; e il legislatore, dopo le modifiche del 2017, ha reso espresso che la misura della somma va calibrata tenendo conto della causa di inammissibilità, proprio per permettere al giudice di graduare la risposta economica in ragione della gravità del vizio processuale. Se il ricorso è inammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie, la causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da un semplice errore interpretativo: essa denota un uso del giudizio di cassazione incompatibile con il livello di diligenza esigibile e quindi legittima una condanna in misura più alta.

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