19 Novembre 2018

Valida la claims made anche alla luce delle Sezioni Unite (settembre 2018)

Trib. Messina, sentenza 8 novembre 2018, n. 2159 (g. M.L. Tortorella)
In merito alla validità delle c.d. clausole claims made la S. C. è da ultimo intervenuta a SS. UU. con sentenza n. 22437 del 24 settembre 208, affermando che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza all'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto della claims made) e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela inviolabile dell'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto vennero predisposte da una società incaricata dalla stessa Azienza Ospedaliera di svolgere attività di mediazione e consulenza assicurativa e, tra l'altro, di predisporre i capitolati di gara e assistere l'Azienda nello svolgimento della gara e nella valutazione delle offerte pervenute sicché non può imputarsi alla società assicurativa alcun difetto di informazione dell'assicurato circa le clausole del contratto ed i rischi/vantaggi dello stesso.

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