16 Ottobre 2019

Valore del modulo CAI (c.d. CID)
Appello incidentale

Cass. Civ., sez. III,ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25770 (rel. Di Florio)
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice."( cfr. Cass. SUU 10311/2006; Cass. 12257/2007; Cass. 9520/2007; Cass. 23467/2009).

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c."( cfr. Cass.SUU 11799/2017; ed in termini Cass. 15107/2013 ).

Nell’economia del giudizio, il modello CAI è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all’accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull’an debeatur.
La relativa statuizione “finale”, pertanto, concernente l’esistenza e la dinamica del sinistro è valida rispetto a tutti i soggetti che partecipano al giudizio e deve essere nei loro confronti uniforme.

 

Nel caso si specie, l’oggetto degli appelli proposti (principale ed incidentale ) era riferito soltanto all’omessa condanna della compagnia di assicurazione alla manleva, sicchè era preciso onere di quest’ultima proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva deciso in ordine alla dinamica del sinistro, al fine di evitare che la decisione sul punto – con gli effetti estensivi richiamati – potesse diventare definitiva.

In mancanza di ciò, la statuizione del giudice di primo grado sull’esistenza del fatto storico sinistroso dedotto e sulla sua dinamica doveva ritenersi definitiva: ciò non consentiva alla Corte territoriale di rimettere in discussione il valore probatorio del modello CAI, perché tale questione era stata “superata” dalla decisione sulla corresponsabilità delle parti coinvolte, passata in giudicato e costituente, dunque, valida ed intangibile premessa, ex art. 144 CdA, per il coinvolgimento, nella condanna , della compagnia litisconsorte necessario.

 

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