01 Marzo 2018

Violazione degli obblighi informativi da parte della Banca ed esclusione del concorso di colpa del cliente

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4727
L'intermediario che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, ad alleggerire la posizione creditoria o ad uscire dall'investimento) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che tale condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (conf. Cass. n. 17333 del 31/08/2015).

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