22 Febbraio 2018

Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4241
Alla luce del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. ( conf. Cass., ordinanza 6 luglio 2015, n. 13928; Cass., ordinanza 16 luglio 2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (conf. Cass., ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia — nella specie all'esame non sussistente — si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.