30 Maggio 2004

7 Responsabilità professionale – Ricovero in una struttura ospedaliera – Responsabilita’ del prestatore d’opera intellettuale e/o dell’ente contrattualmente tenuto alla prestazione – Sussistenza del nesso eziologico – Onere della prova.

La responsabilità sia del medico che dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d´opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa. In particolare, riguardo la distribuzione dell’onere della prova, il paziente dovrà provare l´esistenza del contratto e l´aggravamento della situazione patologica o l´insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva quale criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.

Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297