Il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni patiti dall’investitore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14335

"Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa secondaria - il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che, dapprima, l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3793, al riguardo confermata da Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147). È proprio applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato". n. 5 / 2019 9 dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare, e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento.

Il trust familiare è atto a titolo gratuito, revocabile ex art. 2901 c.c.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9320

"Il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l'appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l'onerosità dell'atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all'eventuale compenso stabilito per l'opera del trustee, in quanto l'onerosità dell'incarico affidato a quest'ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all'eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all'interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario)”.

La documentazione bancaria può essere richiesta dal correntista per la prima volta durante il processo, anche in mancanza di previa istanza ex art. 119 TUB

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3875

“L'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi»; tuttavia, nel caso in cui «non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale», «non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione». In ragione dei contenuti propri della norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., il «correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale» (Cass., n. 21472/2017)”.

Gli interessi di mora superiori al tasso soglia dell’usura non sono usurari

Trib. Milano, Sez. VI, sentenza 1 aprile 2019, n. 3207

"In mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per la quantificazione degli interessi moratori non è possibile valutare in termini oggettivi l’usurarietà degli stessi. Rimedio fruibile in caso di interessi moratori “sproporzionati” è rappresentato dalla riduzione ad equità della penale eccessiva, ai sensi dell’art. 1384 c.c.”

Ordine di acquisto di titoli e obbligo informativo della banca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30001 (Rel. Falabella)

In materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisto di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio. Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti [...], vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.

Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust: il riparto dell’onere probatorio

Trib. Padova, Sez. II, sentenza 29 gennaio 2019

In materia di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il riparto dell’onere probatorio deve avvenire alla luce del principio di vicinanza della prova e, pertanto, è onere del cliente allegare la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata; la banca, invece, ha l’onere di dimostrare che il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non ha i requisiti censurati nel 2005, indicando le clausole inserite nel contratto per compensare o attenuare le criticità segnalate dalla Banca d’Italia, in modo da fare emergere l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa e il modello ABI censurato.

Erogazione del mutuo e contestuale costituzione di deposito cauzionale

Trib. Roma, Sez. III, 16 gennaio 2019

La costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma.

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: il dovere di controllo dei sindaci comprende anche i profili contabili

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4723 (Rel. Di Florio)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con “parti correlate o in situazione di potenziale conflitto di interessi con gli ammnistratori”, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione. La violazione contestata dalla Consob risulta pienamente integrata quando risulti l’omesso o l’inadeguato esercizio dell’attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate, non essendo il danno un elemento costitutivo dell’illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cfr. Cass. 5357/2018).

Il presupposto della responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario è rappresentato dal rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 22 novembre 2018, n. 30161

In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.

L’approvazione, anche tacita, dell’estratto conto non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità dell’inclusione o dell’eliminazione di partite di conto

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 20 novembre 2018, n. 30000

Ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Tutto ciò significa che l’approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.