Polizza infortuni – Dichiarazioni inesatte o reticenti – Annullamento – Oneri probatori
Ai sensi dell’art. 1892 c.c. il contratto di assicurazione è annullabile - con conseguente esclusione dell'operatività della garanzia in favore dell'assicurato - quando il contraente non rende le dichiarazioni alle quali è tenuto o le rende in modo inesatto. L'assicurato, dunque, ha l'obbligo di rappresentare all'assicuratore tutte le circostanze conosciute, o conoscibili, al momento della stipula del contratto, idonee a incidere sul rischio assunto dalla compagnia assicurativa. Rilevano, in particolare, quelle dichiarazioni false o reticenti che hanno impedito all’assicuratore, nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico, di valutare aspetti rilevanti nella valutazione del rischio assunto.