Assicurazione – Prova del contratto – Prova scritta anche tramite scambio mail

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23855 (rel. M. Rossetti)

La prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto di quest’ultima.
In particolare, possono costituire prova scritta del contratto di assicurazione:
- lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (Cass. Sez. 3, 21/05/2024, n. 14046);
- la c.d. “ricevuta provvisoria di copertura” rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza (Cass. Sez. 3, 18/02/2000, n. 1875; Cass. Sez. 1, 15/12/1987, n. 9298);
- la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato (Cass. Sez. 3, 17/05/1972, n. 1501; Cass. Sez. 1, 26/10/1967, n. 2648).

Prova per testi – Sindacabilità in cassazione della statuizione di rigetto

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 18 agosto 2026, n. 24699 (rel. M. Rossetti)

In tema di sindacabilità in cassazione delle statuizioni di rigetto della prova per testimoni, il principio generale è che il rigetto d’una istanza d’ammissione di prove testimoniali è insindacabile, quando la decisione di merito sia fondata su argomenti che, di per sé, escludono la rilevanza della circostanza oggetto del mezzo di prova.
Questo principio tuttavia non è senza eccezioni. L’insindacabilità del giudizio di irrilevanza della prova per testimoni cede, e la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) il giudice rigetti l’istanza istruttoria senza una “appropriata valutazione di tutte le circostanze dedotte ed in base ad argomentazioni logiche e coerenti”;
b) i mezzi di prova non ammessi erano “diretti a dimostrare circostanze decisive della controversia”;
c) i mezzi di prova non ammessi erano diretti a contrastare le risultanze di altre fonti di prova, ed il provvedimento di rigetto della relativa istanza sia motivato “con una generica asserzione di superfluità ed irrilevanza della prova richiesta a fronte delle chiare ed esaurienti altre risultanze processuali”.

Sinistro – Omissione dolosa dell’avviso – Intento fraudolento o lesivo per l’assicuratore – Onere probatorio

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20447 (rel. M. Rossetti)

Per i fini di cui all’art. 1915, primo comma, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. La voluta omissione dell’avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell’art. 1915, secondo comma, c.c. e può comportare la riduzione dell’indennizzo. A tale ultimo fine, l’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall’omissione (che può teoricamente anche essere pari all’intero indennizzo) spetta all’assicuratore.

SSUU – Spese processuali – Remunerazione del consulente di parte – Diritto alla rifusione – Presupposti

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 18 agosto 2026, n. 24699 (rel. M. Rossetti)

La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.
Il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di dover sostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta.
Se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l’onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l’onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.

Fideiussione: le Sezioni Unite sulla nullità delle clausole e della garanzia

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 (rel. P. Porreca)

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'articolo 1957 cod. civ. , costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia 'a valle', a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.
Qualora una fideiussione rechi una clausola di 'pagamento a prima richiesta', il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'articolo 1957, cod. civ. , seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Fideiussione – Nullità per illiceità delle clausole – Inammissibile sindacato nel merito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21638 (rel. G. Positano)

La giurisprudenza europea ritiene che le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, ove sussista la qualità di consumatore del debitore ingiunto.
Tuttavia, a prescindere dalla qualità di consumatore dell'opponente, il potere del giudice di merito di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l’obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme del codice di rito, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano l’ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale quello del contraddittorio e della certezza del diritto.

Società di assicurazione – Contratto di investimento – Azione di nullità del fiduciante – Qualificazione del contratto

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891 (rel. M. Rossetti)

Il contratto concluso da una compagnia assicurativa non è necessariamente un contratto di assicurazione, il quanto la compagnia può concludere contratti finanziari, di capitalizzazione o altri negozi estranei alla causa assicurativa. La qualificazione del contratto deve avvenire in base alla disciplina pattizia e alla causa concreta e non in base alla denominazione scelta dalle parti o alla qualità imprenditoriale di una di esse.

Le società fiduciarie possono stipulare in nome proprio contratti di investimento per conto di una società di assicurazione fiduciante, a condizione che resti preservata la diretta riferibilità al cliente fiduciante della volontà contrattuale e delle connesse tutele. Il fiduciante può fare valere la nullità del contratto di investimento concluso dal fiduciario per suo conto (nella specie, per mancata stipula del contratto quadro ex art. 23 TUF).

Notifica PEC sentenza – Requisiti per la validità ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 17 giugno2026, n. 20275 (rel. S. Vitrò)

La pec che non contiene né la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", né la relazione di notificazione da effettuarsi con documento informatico con firma digitale, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, ed è stata inviata per sollecitare il pagamento delle spese processuali liquidate dal Tribunale (e non contiene alcuna notifica di sentenza) non è idonea a far decorrere il termine breve decadenziale per la proposizione dell'appello.

Resp. Avvocato – Valutazione prognostica tra attività/omissione ed esito favorevole/danno

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5448 (rel. M. Gorgoni)

La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o più frequentemente omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole; tale valutazione prognostica deve essere condotta seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, e cioè il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Se il comportamento omissivo non ha evitato l'evento dannoso, deve intendersi che l'evento lesivo si è verificato proprio quale conseguenza diretta e immediata dell'omissione professionale, se il comportamento omissivo ha impedito di conseguire un risultato favorevole – come si ipotizza nel caso di specie - il danno che ne è derivato deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.