Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle di Milano e criteri di liquidazione – Risarcimento nonno-nipote

Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 9 maggio 2026, n. 2239 (g. S. Barberi)

Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l’effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Nel caso di specie, per la morte della nipote, il punteggio previsto dalle tabelle de quibus, lettera C, non va riconosciuto ai nonni (bensì solo ai genitori e ai fratelli della de cuius);
per quanto riguarda la lettera D delle tabelle, ai nonni nulla spetta in quanto vi sono quattro superstiti del nucleo familiare primario di origine (mentre ai genitori ed ai due fratelli della de cuius spetta un punteggio di 9);
per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato documentato ovvero provato con testimoni, per cui si ritiene di attribuire solo un punteggio di 10 di cui alle tabelle in questione, Lett. E.

Danno erariale – Definizione di Colpa Grave – Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. 1/2026

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 11

La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con ordinanza n. 11/2026 del 25.02.2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, III periodo della Legge 20/1994, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a) 1.1 della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, 32, 97, comma 2, della Costituzione, “nella parte in cui il Legislatore non ha previsto che la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi di condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale, o comunque non abbia previsto nella definizione della colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere da esercenti la professione sanitaria, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle linee guida e prassi professionali vigenti e/o poste in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela”.

Art. 9 Legge Gelli-Bianco – Azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico libero professionista applicabile solo in caso di dolo o colpa grave

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 17 aprile 2026, n. 9949 (rel. M. Gorgoni)

In tema di responsabilità sanitaria, l’art. 9 della L. n. 24/2017 costituisce disciplina speciale e inderogabile del rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria, applicabile anche al medico libero-professionista che operi mediante l’organizzazione della struttura. Ne consegue che l’azione di rivalsa o regresso della struttura nei confronti del sanitario è esperibile esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave di quest’ultimo, restando esclusa l’operatività di differenti criteri di riparto fondati sulle norme codicistiche in materia di condebitori solidali o su clausole contrattuali di manleva incompatibili con il limite legale.

Le SSUU sulla nullità del contratto con la P.A. – Forma scritta ad substantiam – Azione di arricchimento ingiustificato

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2026, n. 11513 (rel. G. Fortunato)

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma secondo, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge.
L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Riparazioni carrozzeria non convenzionata – Scoperto diverso – Vessatorietà della clausola

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10797 (rel. G. Cricenti)

La clausola con cui viene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice maggiore di quello previsto per l'ipotesi che la riparazione venga effettuata da carrozzeria con la medesima convenzionata non può considerarsi ex se vessatoria o abusiva in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell'operatore cui rivolgersi nell'economicamente privilegiare quelli scelti e convenzionati con la compagnia assicuratrice.
La clausola in argomento va, infatti, considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 206 del 2005, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola.

Resp. penale Sindaco – Conoscenza/Conoscibilità condotte degli Amministratori

Cassazione Penale, sezione quinta, sentenza n. 12612/2026 (rel. M. Romano)

Se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, è altrettanto indubbio che l'ampiezza dell'arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale. Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale - la connotazione di "segnali di allarme", idonei ad avvisare l'organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla.

Nuovo Regolamento IVASS in vigore dal 8 aprile 2026

Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025
Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo n. 209/2005
Il Regolamento IVASS n. 56/2025 aggiorna la disciplina del certificato di assicurazione e della denuncia di sinistro prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, spostando il sistema verso un modello digitale, standardizzato a livello…

TUN – Applicazione generalizzata indiretta

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 7 aprile 2026, n. 8630 (rel. E. Vincenti)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella 'pretoria' - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Illeciti stradali – Obbligo di comunicazione dati del conducente solo dopo definizione dei procedimenti avverso il verbale di infrazione

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 (rel. C. Trapuzzano)

In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

ATP – Modificati gli articoli 696 e 696 bis c.p.c. (art. 17, comma 3, D. L. n. 41/2026)

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026)

Art. 17 Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR
(...) 3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».