Claims made: non può essere sostituita automaticamente con una loss occurrance
La Suprema Corte censura l'impugnata pronuncia della Corte d'Appello, la quale, dopo aver dichiarato nulla la clausola "claims made", ha poi automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della "loss occurance" di cui all'art. 1917, comma 1, c.c., essendosi illegittimamente astenuta dall'integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma, fondato su uno schema negoziale (quello proprio dell'art. 1917 c.c.) che le parti avevano voluto, invece, espressamente, emendare e modificare.
Il Giudice di merito non può, infatti, sostituire a un contratto assicurativo "claims made" un contratto tipico assicurativo della responsabilità civile, prevaricando la autonomia negoziale e venendo in tal modo a costituire ex novo il regolamento contrattuale che risulta pertanto essere fondato su di un accordo inesistente, venendo quindi illegittimamente ad incidere sulla stessa fonte genetica del rapporto obbligatorio.