Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle di Milano e criteri di liquidazione – Risarcimento nonno-nipote
Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l’effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Nel caso di specie, per la morte della nipote, il punteggio previsto dalle tabelle de quibus, lettera C, non va riconosciuto ai nonni (bensì solo ai genitori e ai fratelli della de cuius);
per quanto riguarda la lettera D delle tabelle, ai nonni nulla spetta in quanto vi sono quattro superstiti del nucleo familiare primario di origine (mentre ai genitori ed ai due fratelli della de cuius spetta un punteggio di 9);
per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato documentato ovvero provato con testimoni, per cui si ritiene di attribuire solo un punteggio di 10 di cui alle tabelle in questione, Lett. E.