Assicurazione – Prova del contratto – Prova scritta anche tramite scambio mail
La prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto di quest’ultima.
In particolare, possono costituire prova scritta del contratto di assicurazione:
- lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (Cass. Sez. 3, 21/05/2024, n. 14046);
- la c.d. “ricevuta provvisoria di copertura” rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza (Cass. Sez. 3, 18/02/2000, n. 1875; Cass. Sez. 1, 15/12/1987, n. 9298);
- la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato (Cass. Sez. 3, 17/05/1972, n. 1501; Cass. Sez. 1, 26/10/1967, n. 2648).