Risarcimento integrale danno non patrimoniale – Ingiustificato arricchimento – Transazione – Effetto espansivo

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 29 aprile 2025, n. 11287 (rel. G. Travaglino)

Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è suo diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta (fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato, e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al danneggiato stesso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

Litisconsorzio alternativo – Accoglimento parziale – Appello – Impugnazione incidentale condizionata

Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili, sentenza 4 dicembre 2024, n. 31136 (rel. A. Scarpa)

Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.

Resp. Avvocato – Oneri probatori – Esito negativo del giudizio non è indice di responsabilità

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9406 (rel. G. Positano)

Grava sull'attore che deduca l'inadempimento professionale l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa. Poiché l'esito negativo del giudizio non costituisce indice di responsabilità del difensore, vi è la necessità di prova in ordine alle condotte poste a sostegno dell'attività svolta rappresentate dall'avere consigliato la proposizione di azioni infondate o temerarie.

Rimessione alle SS.UU. – Perizia contrattuale – Natura di arbitrato tecnico

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza interlocutoria 24 marzo 2025, n. 7795 (rel. S.G. Guizzi)

Rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte l’esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi ovvero quale “species” dell’arbitrato libero. In quest'ultimo caso, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione.

Resp. diretta della PA – Condotta omissiva del dipendente – Azione di regresso

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza 16 aprile 2025, n. 9964 (rel. I. Ambrosi)

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo.
La commisurazione, in concreto, delle responsabilità degli enti (di ciascuno dei quali il sindaco, nella fattispecie, era organo), nel riparto interno tra di essi ai fini del regresso, resta regolata dall'art. 2055 cod. civ. e dalle regole di riparto degli oneri di allegazione e prova che da esso discendono.

Curatore Speciale del Minore alla Luce della Riforma Cartabia: Criticità e Prospettive

La riforma Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha inteso rafforzare la protezione dei minori nei procedimenti che li riguardano, garantendo loro una rappresentanza autonoma e imparziale di tutti i casi in cui i genitori non possano esercitare adeguatamente la loro funzione o siano con i medesimi in conflitto di interessi. Uno degli aspetti più problematici è la corretta individuazione delle situazioni in cui sussiste un conflitto d’interessi tra il minore e i genitori. Sebbene la norma indichi alcuni criteri, nella prassi giudiziaria possono sorgere difficoltà interpretative. Per rendere effettiva la tutela del minore recentemente è stato pubblicato il protocollo d’intesa n.386/2025, stipulato tra la Corte D’Appello di Catania, il Tribunale di Catania, il Tribunale per i minorenni di Catania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per la definizione delle competenze e degli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori d'età. Il Protocollo suindicato ha come obiettivo quello di rendere chiarezza nei criteri di nomina, iscrizione e tenuta nel registro, nonché della formazione del curatore, degli obblighi e dei doveri dello stesso, ponendo maggior attenzione nell’ascolto del minore e nelle sue modalità e auspicando un miglior coordinamento con i servizi sociali e la magistratura.

Le Sezioni Unite sull’abusivo frazionamento del credito e della domanda

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2025, n. 7299 (rel. L. Rubino)

In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.
Qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

Pneumatico – Caso fortuito – Intervento tempestivo – No Insidia

Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 31 marzo 2025, n. 358 (g. G. Genovese)

Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all’estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
In ipotesi di sinistro causato dalla presenza di uno pneumatico sulla carreggiata, occorre verificare se l'Amministrazione fosse in grado di apprestare tempestivamente la necessaria attività preventiva (mediante apposite segnalazioni o la chiusura della via) e manutentiva, in modo da evitare la verificazione del sinistro; nella predetta valutazione occorre tenere presente che non è possibile “pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l’evento” (Cass. 7037/2012), non potendosi spingere l’obbligo di custodia fino al punto da imporre la vigilanza in tempo reale sulle eventuali modificazioni apportate da terzi.

Mutuo solutorio: valido secondo le Sezioni Unite

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 5 marzo 2025, n. 5841 (rel. E. Iannello)

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.

Modifica dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei Sindaci

Legge 14 marzo 2025 n. 35 - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
G.U. n.73 del 28-3-2025

In vigore dal 12 aprile 2025 il nuovo articolo 2407 codice civile in materia di responsabilità del collegio sindacale.
Previste limitazioni della responsabilità patrimoniale - ad eccezione delle ipotesi di dolo - ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce.
Introdotto il termine di prescrizione di cinque anni per l'azione di responsabilità dal deposito della relazione concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.
Non è chiaro se la nuova disposizione, operativa con riferimento ai bilanci d'esercizio relativi al 2024, potrà applicarsi anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore.