Danni alla salute e violazione del consenso informato: i principi della Cassazione

Cass. Civ., sezione terza, ordinanza 2 dicembre 2024, n. 30858 (rel. I. Ambrosi)

Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi), la Suprema Corte di Cassazione ha enucleato cinque distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. Sez. 3, 12/06/2023 n. 16633).

Danni da emotrasfusione – Dies a quo dall’esordio della malattia – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. terza civ., ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31275 (rel. F. M. Cirillo)

In merito al risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusione, è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione.
Inoltre, è pacificamente da escludersi il riconoscimento di un danno in re ipsa, posto che il danneggiato ha l'onere di fornire la prova del danno patito in via diretta .

Consulenza tecnica preventiva – Inammissibilità – Oneri probatori – Inadempimento qualificato

Tribunale di Siracusa, sezione seconda civile, ordinanza 18 giugno 2024, n. 8294 (g. G.A. Leonardi)

Il ricorso di cui all’art. 696-bis c.p.c., deve contenere l’allegazione di tutti gli elementi costitutivi della futura domanda di merito, ciò essendo indispensabile proprio per determinare, da un lato, l’oggetto della stessa consulenza e, dall’altro, per definire l’ambito del tentativo di conciliazione, essendo inconcepibile la prevenzione di una futura lite senza che all’altra parte risulti ben chiaro quale sarà l’oggetto della stessa. In merito agli oneri probatori, inquadrato il rapporto dedotto in ricorso nell’ambito contrattuale, il riparto dell’onere della prova deve seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. Con specifico riguardo al nesso di causalità, l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno, sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. In mancanza, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Esclusa azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia del medico strutturato

Corte Costituzionale, ordinanza 7 novembre 2024, n. 177 (rel. F. Modugno)

Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Il rimettente non si è avveduto che - diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, l. n. 24 del 2017) - il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017); che l'obbligo assicurativo posto a carico dei medici "strutturati" dall'art. 10, comma 3, l. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023). Ed invero l'art. 12 l. n. 24 del 2017 consente, sì, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico “strutturato”, per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, «che si collocano “a valle” dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato» (cfr. sentenza n. 182 del 2023).

Ultrattività del mandato – Perdita della capacità processuale prima della notifica – Ricorso per Cassazione ammissibile

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 novembre 2024, n. 29812 (rel. U.L.C.G. Scotti)

In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.

Obblighi contrattuali – Oneri probatori – Inoperatività della garanzia

Tribunale di Marsala, sentenza 6 novembre 2024, n. 758 (g. M. D'angelo)

Nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile.

In G.U. il D.Lgs. n. 164/2024 correttivo della Riforma Cartabia

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 (GU n.264 del 11-11-2024)

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Notificazione a mezzo PEC: non si perfeziona se la casella di posta del destinatario è piena

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2024, n. 28452 (rel. E. Vincenti)

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Tutela del consumatore – Decreto ingiuntivo – Controllo d’ufficio sulla vessatorietà delle clausole

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9479 (rel. E. Vincenti)

Ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito.

Interessi moratori – Accolta istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza

Corte d'Appello di Catania, sezione seconda civile, ordinanza del 21 ottobre 2024 (rel. C. Cottini)

Viene accolta l'istanza dell'appellante Compagnia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui la si condanna al pagamento degli interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo. In particolare, appare erronea la prodromica affermazione del giudice di primo grado che l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore abbia natura di debito di valuta.