Contratti telematici – Clausole vessatorie – Approvazione specifica con firma digitale – Non basta flag

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20945 (rel. Salvatore Saija)

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa.

Resp. intermediario finanziario e Resp. CONSOB – Domanda di ammissione al passivo interrompe prescrizione anche dell’azione risarcitoria contro la CONSOB

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 29 giugno 2026, n. 22206 (rel. S. Tassone)

La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito e quella della CONSOB per omessa vigilanza concorrono, pur avendo natura rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale, nella produzione del medesimo danno patrimoniale agli investitori; ne consegue che tra esse sussiste solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1310 c.c.. Sicché la domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti dell'intermediario interrompe la prescrizione anche nei confronti della CONSOB e tale effetto permane sino alla conclusione della procedura concorsuale ex art. 2945 c.c.

Principio di autosufficianza del ricorso per Cassazione – Specificità dei motivi – Escluso eccessivo rigore

Cassazione Civile, sezione tributaria, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22381 (rel. M. Cavallo)

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass. n. 12481/2022), e non può, invece, ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull'idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.

Travisamento della prova – Preclusione della doppia conforme

Cassazione Civile, sezione tributaria, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22381 (rel. M. Cavallo)

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova (censurabile in sede di legittimità) che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé che ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, non è impedito nemmeno al cospetto di una "doppia conforme", che richiede pur sempre un'effettiva cognizione in fatto, che nella specie manca. La conformità tra le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione e quelle che reggono la pronuncia d'appello si rivela, infatti, soltanto apparente, perché entrambe le decisioni sono fondate su un presupposto erroneo in fatto e manca, dunque, la vera e propria statuizione che costituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum.

Danni da emotrasfusioni – Compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento – Morte del danneggiato – Esclusi ratei futuri

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 2 luglio 2026, n. 22634 (rel. F. Fiecconi)

In tema di danni da emotrasfusioni, in caso di morte del danneggiato l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (arg. ex Cass. n. 32916 del 9/11/2022).

Utilizzo AI – Allegazione di giurisprudenza inesistente – Inammissibilità del ricorso – Sanzione 616 cpp

Cassazione Penale, sezione terza, sentenza 11 giugno 2026, n. 23006 (A. Scarcella)

La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall'intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell'errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l'inammissibilità, l' articolo 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l'irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

Dichiarazione di morte in udienza – Evento interruttivo anche per gli assenti

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21336 (rel. I Ambrosi)

La presunzione di conoscenza legale stabilita dall'art. 176, comma 2, cod. proc. civ., presupponendo che l'udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell'udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell'evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti.

Insidia – Danni micropermanenti – Liquidazione equitativa ex art. 139 CdA

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 22 giugno 2026, n. 1273 (g. F. Bonsangue)

Ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni di lieve entità subite a causa di una insidia, devono utilizzarsi i parametri equitativi di cui al decreto ministeriale DPR n. 12/2025, aggiornato al 18.07.2025, integrativo dell’art. 139 CdA (valore del primo punto di invalidità € 963,40). Se, infatti, per lesioni di entità superiore al 9%, a seguito dell’adozione della Tabella Unica Nazionale, la giurisprudenza ha ritenuto i parametri di cui alla suddetta tabella utilizzabili anche in caso di liquidazioni di danni non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, in caso di lesioni cd. micropermanenti può ritenersi valido analogo criterio, posto che il DPR 12/2025 è stato emesso in attuazione dell’art. 138, co. 1 lett. b cod. ass. ed ha finalità del tutto analoghe a quelle di cui al successivo art. 139 per le lesioni di lieve entità (nel medesimo senso v. Trib. Napoli n. 8858/2026 e Trib. Palermo n. 3573/2026).

Deposito telematico in registro diverso dal contenzioso civile: mera irregolarità

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21446 (rel. C. Crolla)

Il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Perdita del rapporto parentale – Liquidazione equitativa ai nipoti per la morte del nonno – Sopravvivenza di altri congiunti

Tribunale di Agrigento, sezione civile, sentenza 6 giugno 2026, n. 873 (g. F. Verro)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai nipoti per la morte del nonno, deve considerarsi che né le Tabelle di Milano del 2024, né quelle di Roma del 2025, relative alla liquidazione del danno parentale, contemplano il rapporto tra nipoti e nonno deceduto, prevedendo l’ipotesi inversa di danno del nonno per la morte di un nipote. Ciò in quanto, mentre il nonno normalmente non contempla, secondo l’id quod plerumque accidit, la perdita prematura del nipote, il nipote è invece fisiologicamente posto nella condizione di dover affrontare, nel corso della vita, la perdita dell’ascendente, con una aspettativa di sopravvivenza strutturalmente maggiore.
Tale differenza incide in modo significativo sulla intensità del pregiudizio risarcibile secondo il parametro standardizzato, giustificando, in applicazione del criterio equitativo sotteso alle Tabelle milanesi, una riduzione del valore del punto, che il Tribunale ritiene congruamente determinata nella misura della metà.