Danno erariale – Definizione di Colpa Grave – Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. 1/2026
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con ordinanza n. 11/2026 del 25.02.2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, III periodo della Legge 20/1994, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a) 1.1 della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, 32, 97, comma 2, della Costituzione, “nella parte in cui il Legislatore non ha previsto che la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi di condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale, o comunque non abbia previsto nella definizione della colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere da esercenti la professione sanitaria, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle linee guida e prassi professionali vigenti e/o poste in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela”.