Resp. da cose in custodia – Condotta colposa del danneggiato – Art. 2051 c.c.
Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.