Resp. sanitaria – Contratto di spedalità – Legittimazione passiva struttura sanitaria e altra istituzione pubblica

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 8 giugno 2023, n. 16272 (rel. L. Rubino)

In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un'altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo.

FGVS – Oneri probatori – Veicolo non identificato

Trib. Ragusa, sentenza 30 maggio 2023, n. 885 (g. A. Donzella)

Costituisce onere del danneggiato che promuova giudizio risarcitorio nei confronti del F.G.V.S., nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa - esclusiva o concorrente - del conducente di un altro veicolo, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, la mancata identificazione del medesimo costituendo elemento alla concorrenza del quale l’art. 283, comma primo, lett. a), del D.Lvo n. 209/2005 subordina il sorgere del diritto del danneggiato al risarcimento nei confronti del Fondo; a tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, lo stesso essendo infatti ammesso a fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando ad esempio che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste compiute o disposte dall’A.G. per l’identificazione del veicolo abbiano avuto esito negativo.

SS.UU. – Produzione documenti – Efficacia nei diversi gradi di giudizio – Oneri di allegazione

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 16 febbraio 2023, n. 4835 (rel. A. Scarpa)

Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.

Notifica sentenza a mezzo pec – Decorso termine breve – Ipotesi di validità e nullità – Raggiungimento dello scopo

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 16 giugno 2023, n. 16778 (rel. L. Varrone)

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è necessaria la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC idonea a far decorrere il suddetto termine. La consegna telematica produce il risultato di portare a conoscenza dell’atto in modo tale da determinare il raggiungimento dello scopo, non essendo idonee a impedire tale effetto le mere irregolarità. In particolare, in ipotesi di mancato deposito dei file in estensione .eml al fine di verificare la relata e il contenuto della notifica, la notifica stessa non può considerarsi inesistente bensì nulla; con la conseguenza che può essere sanata nel caso in cui si dia prova del raggiungimento dello scopo.

Terzo trasportato – Risarcimento FGVS – Circolazione contra legem – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2023, n. 15982 (rel. P. Condello)

L'onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo è stato oggetto di furto, incombe in capo all'assicuratore. In particolare, la deroga alla non risarcibilità del danno del terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazioni si giustifica a condizione che sussista la condizione dell'ignoranza dell'illegale circolazione.

Consenso informato e deficit informativo: vademecum della Cassazione

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633 (rel. E. Iannello)

In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione - inadempiente (ex art. 1218 c.c.) o colposa (ex art. 2043 c.c.) - della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
I) ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.).

Resp. sanitaria – Graduazione colpe medico-struttura – Necessaria azione di regresso

Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 febbraio 2023, n. 5475 (rel. M. Dell'Utri)

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (vd. Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004).

Assicuratore sociale – Intervento dopo la fase istruttoria – Preclusioni

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14398 (rel. Dell'Utri)

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che, al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268, comma 2, c.p.c., operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi i tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti.

Nuove Tabelle di Milano 2023 sulla capitalizzazione anticipata di una rendita

Tabelle Milano 2023 - Capitalizzazione anticipata di una rendita

L'Osservatorio della Giustizia civile di Milano ha elaborato un nuovo criterio tabellare per il calcolo della capitalizzazione della rendita, in quanto il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata della vita media e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.; né, a tal fine, si sono dimostrati adeguati altri criteri, di volta in volta proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Querela di falso del documento prodotto in copia – Richiesta CTU

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8718 (rel. A. Carrato)

In tema di querela di falso, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione) e di valutazione della possibile rilevabilità “ictu oculi” della falsità della sottoscrizione impugnata può ritenersi valida indicazione di prove della falsità e, in quanto tale, comporta l’ammissibilità della querela stessa.