In materia d'imposta di registro, la
sentenza ex ad. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in
favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo
pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora
soggetta ad impugnazione, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 13 del
1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva
gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla
mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente
acquirente (Cass. nn. 18006/16, 14470/18, 3806/17, 21625/2015,
16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003, contra
Cass. n. 24514/15, non in termini, in quanto, si riferisce a condizione
sospensiva non potestativa, mentre, il diverso orientamento di cui
Cass. n. 9097/2012 e Cass, ordinanza n. 18180/2013 è isolato e
superato).
Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno "malgovernato" i principi
regolatori della materia, in quanto l'art. 27 comma 3 del DPR n. 131
cit., non considera, ai fini fiscali, sottoposti a condizione sospensiva gli
atti che fanno dipendere l'avveramento degli effetti della predetta
condizione, dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore (nel caso
di specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente), infatti,
la condizione del pagamento del saldo, non rileva ai fini tributari, in
quanto, essendo lasciata all'autonomia dell'acquirente (che può
decidere unilateralmente di non pagarlo, per ragioni di convenienza),
dipende dalla sua mera volontà, e quindi, come disposto dall'art. 27
terzo comma del DPR n. 131 citato, ai fini tributari, tale trasferimento
non è considerato sottoposto ad alcuna condizione.