Avviso di accertamento per importi superiori a quelli oggetto del processo verbale di constatazione e poteri del giudice tributario

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 maggio 2019, n. 13490 (Rel. Gori)

In tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell'avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l'atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell'atto impositivo che è tenuto il giudice tributario.

Processo tributario: in caso di notificazione a mezzo servizio postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 marzo 2019, n. 8095 (Rel. Esposito)

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (conf. Cass., Sez. Un., n. 13453 del 2017).

Appello Tributario: omessa valutazione di un fatto controverso

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33390 (rel. G. Cricenti)

Costituisce vizio di omessa pronuncia il fatto di avere riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto della omessa decisione su un fatto rilevante e controverso, anziché decidere direttamente su quel fatto.
Infatti, il giudizio di appello tributario ha natura devolutiva piena e comporta che il giudice di appello debba accertare nuovamente le questioni poste in primo grado e riproposte in secondo, essendo l'appello volto al riesame della causa nel merito (cfr. Cass. n. 1200 del 2016). (Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, preso atto che su quel fatto non c'era stata pronuncia del giudice di prime cure, avrebbero dovuto accertare essi stessi e pronunciarsi di conseguenza sul fatto controverso, piuttosto che riformare la decisione a motivo dell'omessa pronuncia.)

Verifiche fiscali: il contribuente ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 novembre 2018, n. 30155 (Rel. Solaini)

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Cass. sez. un. 24823/15, ord. n. 11283/16, 8628/16, ord. n. 5502/16).

Imposta di registro: la sentenza ex art. 2932 c.c. è soggetta all’imposta in misura proporzionale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26090 (Rel. Solaini)

In materia d'imposta di registro, la sentenza ex ad. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 13 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. nn. 18006/16, 14470/18, 3806/17, 21625/2015, 16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003, contra Cass. n. 24514/15, non in termini, in quanto, si riferisce a condizione sospensiva non potestativa, mentre, il diverso orientamento di cui Cass. n. 9097/2012 e Cass, ordinanza n. 18180/2013 è isolato e superato). Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno "malgovernato" i principi regolatori della materia, in quanto l'art. 27 comma 3 del DPR n. 131 cit., non considera, ai fini fiscali, sottoposti a condizione sospensiva gli atti che fanno dipendere l'avveramento degli effetti della predetta condizione, dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore (nel caso di specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente), infatti, la condizione del pagamento del saldo, non rileva ai fini tributari, in quanto, essendo lasciata all'autonomia dell'acquirente (che può decidere unilateralmente di non pagarlo, per ragioni di convenienza), dipende dalla sua mera volontà, e quindi, come disposto dall'art. 27 terzo comma del DPR n. 131 citato, ai fini tributari, tale trasferimento non è considerato sottoposto ad alcuna condizione.

Agevolazioni “prima casa” e acquisto di immobile in costruzione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26088 (Rel. Solaini)

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano pure all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione "non di lusso", anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto).

Non esiste obbligo di instaurazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26087 (Rel. Solaini)

Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generale d'instaurazione preventiva del contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso d'accertamento, essendo tale obbligo circoscritto, per i tributi "non armonizzati" ai soli casi espressamente previsti (Cass. sez. un. n. 24823/15).

Processo tributario: il deposito dell’avviso di ricevimento del plico e non della ricevuta di spedizione non è motivo di inammissibilità del ricorso

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 27 settembre 2018, n. 23403 (Rel. La Torre)

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Unitarietà dell’accertamento e integrazione del contraddittorio

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 30 luglio 2018, n. 20124

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio e la statuizione vale anche in tema di Irap.

Motivazione “per relationem”

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17404

La motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale di legittimità esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (cfr. Cass.n. 11227/2017).