04 Luglio 2018

Motivazione “per relationem”

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17404
La motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale di legittimità esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (cfr. Cass.n. 11227/2017).

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