Contratto bancario – Non si può esigere copia – Art. 119 TUB – Operazioni – Obbligo di conservazione decennale

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 5 gennaio 2026, n. 251 (rel. M. Falabella)

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale. Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. La disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale.
Se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell'art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula.

I udienza – Differimento d’ufficio – Termini costituzione e decadenze

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 29 marzo 2025, n. 8309 (rel. F. D'Aquino)

Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, intervenuto (come nella specie) dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.

Assicurazione contro infortuni – Somma assicurata (base di calcolo)/Massimale – Indennizzo calcolato sulla menomazione

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 788 (rel. C. Valle)

Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Pertanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’articolo 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex articolo 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

Danno erariale – Polizza assicurativa obbligatoria

Legge 7 gennaio 2026, n. 1 Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.

Emergenza Covid-19 – Giurisdizione del giudice amministrativo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952 (Regolamento di giurisdizione)

In ipotesi di causa petendi incentrata sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) prima e durante la crisi pandemica da Covid-19, trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, in relazione alle controversie afferenti ad un servizio di pubblica utilità, quale è, per l’appunto, il S.S.N.
(Nel caso di specie, il petitum sostanziale che sorregge l’azione giudiziaria è individuato nella dedotta lesione di diritti fondamentali - quello alla salute dei congiunti deceduti a causa del Covid-19 e, quindi, quello all’integrità del rapporto parentale degli attori/interventori - cagionata dalle azioni/omissioni dell’apparato amministrativo (Stato/Regioni) nell’apprestamento di misure adeguate a fronteggiare la crisi pandemica).

Resp. sindaci – Irretroattività del limite risarcitorio di cui alla l. 35/2025 – Art. 2407, c. 2, c.c.

Cassazione Civile, sezione prima, sentenza 22 gennaio 2026, n 1390 (rel. G. Dongiacomo)

La norma contenuta nell’articolo 2407, comma 2, c.c. , nel testo introdotto dall’ articolo 1, comma 1, l. 14 marzo 2025 n. 35 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, che fissa un limite alla responsabilità per i danni cagionati dai membri del collegio sindacale calcolato come multiplo del compenso annuo percepito dagli stessi, non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Compiuta giacenza – 10 giorni – Esclusa scadenza sabato

Cassazione Civile, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17127 (rel. P. Papa)

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale e che esso deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. Sez. unite, 01/02/2012, n. 1418). In applicazione di tale principio, la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata il 9/11/1/2017 e l'opposizione, essendo stata notificata in data 17/2/2017, doveva considerarsi tempestiva, risultando rispettato il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641, primo comma, cod. proc. civ.

Certificate of Reforestation 2026

Lo Studio Spagnolo & Associati prosegue il suo impegno nella partecipazione al programma di riforestazione, attraverso lo smaltimento efficace e controllato dei toner.
In particolare, quest'anno partecipa alla riforestazione in Romania e ottiene l’allegato certificato PrintReleaf.

Liquidazione onorari e diritti Avvocati – Rito sommario

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 354 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 356 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 363 (rel. D. Cavallari)

La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un'eccezione di avvenuto adempimento. (Cass. Civ. n. 354/2026)

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono quelle in cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali. (Cass. Civ. n. 356/2026)

L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello. (Cass. Civ. n. 363/2026)