Valore probatorio (confessorio) del certificato di Pronto Soccorso

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16030 (rel. M. Gorgoni)

Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.
Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.

Domanda improponibile per violazione art. 148 C.d.A. – Veicolo non messo a disposizione

Giudice di Pace di Crotone, sentenza 8 gennaio 2021, n. 11 (g. R.A. Nigro)

La domanda di risarcimento danni da sinistro stradale è improponibile ex art. 148 C.d.A. se non contiene indicazione del luogo, giorno e ora in cui il veicolo è a disposizione per gli accertamenti del caso, ovvero, nel caso in cui il veicolo sia stato già riparato, se mancano prove relative alla riparazione e/o documentazione fotografica attestante i danni lamentati.

Insidia – Buca stradale visibile: nessuna responsabilità del Comune

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 12 novembre 2020, n. 25460 (rel. Cirillo)

Deve ritenersi che il sinistro sia da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente nel caso in cui sia presente sul manto stradale una buca che, in considerazione delle dimensioni e dell'ora diurna, non poteva non essere vista da un attento utente della strada, vieppiù se il danneggiato procedeva ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.

Danno da perdita del rapporto parentale – Tabelle Milano 2018: i minimi indicano il valore medio congruo

Corte d'Appello di Milano, sez. quarta civile, sentenza 21 febbraio 2020, n. 615 (rel. Mantovani)

La nuova formulazione delle Tabelle di Milano del 2018, rimaste invariate rispetto alle precedenti quanto ai valori, sono state cambiate quanto all'intitolazione delle colonne del Danno non patrimoniale per la morte del congiunto, dando evidenza del fatto che il valore riportato nella prima colonna in realtà non indica un valore minimo, ma esprime il valore medio delle liquidazioni effettuate dai tribunale, che può essere maggiorato, in presenza di varie circostanze, con una personalizzazione, fino al massimo indicato in tabella.
Da ciò si evince che non è corretto ritenere che la liquidazione deve collocarsi all'interno di un range che prevede un valore minimo ed uno massimo, nel quale deve essere trovata la misura in relazione al caso concreto. Al contrario, si parte da un valore medio (che non può essere considerato un valore minimo necessariamente garantito), corrispondente ai valori medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

Sul danno morale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865 (rel. Olivieri)

L'accertamento e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019) : si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale).

Distorsione rachide-cervicale: danno risarcibile anche in assenza di esami strumentali

Cass. CIv., sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865 (rel. Olivieri)

In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012 (ed incidentalmente anche nel testo modificato dalla legge n. 124/2017), la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. del 26/09/2016; Id. Sez. 3 -, Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22066 del 11/09/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10816 del 18/04/2019; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26249 del 16/10/2019).

Art. 141 c.d.a.: il vettore non deve risarcire il danno se non ha responsabilità

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14388 (rel. E. Iannello)

Perché il danno sia risarcibile ex art. 141 c.d.a., la norma presume che vi sia stato il coinvolgimento di più veicoli e che il vettore abbia almeno una quota di responsabilità.
Quando il terzo trasportato invoca l'art. 141 c.d.a. per il risarcimento dei danni subiti, può accadere che:
a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato; l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso; l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del «caso fortuito»).

Sulla interpretazione della polizza – L’alunno danneggiato può adire direttamente l’assicurazione

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062 (rel. Scoditti)

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale.
Nel caso di specie, le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente "gli assicurati" in contrapposizione all'istituto contraente", non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto "emergente dagli atti", ritenendo - erroneamente - che assicurato fosse l'istituto scolastico (sicchè non configurabile era un contratto a favore di terzo) e che il danneggiato non potesse agire direttamente contro l'assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale a sua volta poteva chiamare l'assicuratore in garanzia.

Colpo di frusta: esclusi automatismi per liquidazione danno morale e danno esistenziale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 8 aprile 2020, n. 7753 (rel. Porreca)

Costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa (artt. 138 e 139 c.a.p.), come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente e autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.a.p., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
Naturalmente, al pari delle personalizzazioni del danno biologico rispetto allo "standard" del punto d'invalidità, giustificabili in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale (cfr. Cass., n. 2788 del 2019), il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato e provato specificatamente anche a mezzo di presunzioni ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si trasducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale.

Danno da perdita del rapporto parentale (nonno-nipote): convivenza non indispensabile

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 8 aprile 2020, n. 7743 (rel. Positano)

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 29332 del 07/12/2017).