Danno da lucro cessante dell’avvocato da sinistro stradale: si calcolano anche i redditi da associato.

Cass. Civ., sez. VI, 22 giugno 2018, n. 16506

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 39 del 1977. In particolare, per effettuare detto calcolo devono considerarsi tutti i redditi del professionista avvocato, che sono costituiti tanto dai redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista quanto da quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata.

Tamponamento a catena

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15788

In tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Capacità lavorativa specifica e generica: i relativi danni vanno provati dal danneggiato

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15737

Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica d il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità lavorativa specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l' dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo specifico ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito.

La presunzione di uguale concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c. ha natura sussidiaria

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 22 maggio 2018, n. 12610

La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre: Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004)

Assicurazione della responsabilità civile: le spese processuali sono a carico dell’assicuratore

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 4 maggio 2018, n. 10595

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c..

Attestato di rischio e “bonus-malus”: i provvedimenti dell’IVASS

Provvedimenti IVASS nn. 71 e 72 del 16 aprile 2018

Il nuovo processo informatico introdotto consente alle imprese di assicurazione di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, e anche quando il cliente cambia assicuratore; a tal fine viene utilizzato lo IUR (Identificativo Univoco di Rischio) ossia un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario o altro avente diritto e ciascun veicolo.

Azione diretta verso l’assicuratore: il responsabile civile è litisconsorte necessario

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9188

In base all'art. 144, comma 3 cod. ass. priv., quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. ll litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, D. Lgs. n. 209/2005).

Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018

REGOLAMENTO IVASS N. 37 DEL 27 MARZO 2018 RECANTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL’AMBITO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.