Resp. sanitaria – Nesso causale – Giudizio controfattuale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 settembre 2024, n. 25825 (rel. G. Cricenti)

Nell'accertamento del nesso causale, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all'evento concretamente verificatosi e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un evento diverso: se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla paralisi permanente, l'indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa.
Invece, nel caso di specie, i giudici di appello hanno erroneamente effettuato l'indagine controfattuale considerando quale evento non già il danno subìto, ma l'inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si duole.

Mail – Valore probatorio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2024, n. 25131 (rel. L. Rubino)

In merito al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, i princìpi desumibili dalla legge sono pochi e semplici, e possono così riassumersi:
(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019);
(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n. 14046 del 2024).
La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice.

Responsabilità degli amministratori – Oneri probatori

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 20 settembre 2024, n. 25260 (rel. R. Giannaccari)

Qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell’amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l'attore ha l’onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell’obbligo di lealtà e di diligenza.

Danni da morte – Oggetto della domanda di risarcimento: limiti e oneri di allegazione

Tribunale di Ragusa, sezione civile, sentenza 19 settembre 2024, n. 1452 (g. A. La Vecchia)

L'elencazione delle voci di danno di cui l'attore chiede il risarcimento in citazione delimita l'oggetto della domanda proposta e non può essere considerata meramente esplicativa. Infatti, chi agisca per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare specificamente il pregiudizio subito, di cui si chiede il ristoro.
In particolare, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass. n. 19551/2023; Cass. n. 6110/2012).

Danni lungolatenti: quando sorge il diritto al risarcimento del danno biologico

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 22 agosto 2024, n. 23030 (rel. P. Porreca)

In caso di danno cosiddetto lungolatente, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi.
(cfr. Cass., 17/02/2023, n. 5119, cui adde Cass., 14/02/2024, n. 4110; v. inoltre Cass., 2/09/2022, n. 25887; cfr., da ultimo, in termini, sulla specifica fattispecie, Cass., 29/01/2024, n. 2725).

Sinistro stradale – Risarcimento diretto – Litisconsorzio necessario danneggiante responsabile – Nullità della sentenza

Cassazione Civile, sezione III, ordinanza 4 settembre 2024, n. 23809 (rel. C.C. Rossello)

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta. Con la conseguenza che l’omessa integrazione del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

Terzo trasportato – Conducente in stato di ebbrezza – Risarcimento – Concorso colposo del danneggiato

Cass. Civ., sezione terza, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24920 (rel. M. Rossetti)

L’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, § 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore.

L’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.

Clausola claims made: non integra decadenza convenzionale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20873 (rel. E. Vincenti)

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe.

Danno biologico – Liquidazione equitativa – Tabelle di Milano garantiscono uniformità

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19506 (rel. P. Gianniti)

Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali (Cass. n. 12408/2011). Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 28290/2011). Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare").