02 Ottobre 2024

Danni da morte – Oggetto della domanda di risarcimento: limiti e oneri di allegazione

Tribunale di Ragusa, sezione civile, sentenza 19 settembre 2024, n. 1452 (g. A. La Vecchia)
L'elencazione delle voci di danno di cui l'attore chiede il risarcimento in citazione delimita l'oggetto della domanda proposta e non può essere considerata meramente esplicativa. Infatti, chi agisca per il risarcimento del danno ha l'onere di allegare specificamente il pregiudizio subito, di cui si chiede il ristoro.
In particolare, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass. n. 19551/2023; Cass. n. 6110/2012).

Nel caso di specie, la domanda con cui gli attori chiedevano il risarcimento di qualunque pregiudizio conseguito alla morte del congiunto, specificamente elencando le voci di danno biologico terminale, danno catastrofico o catastrofale, danno tanatologico, è stata ritenuta infondata dal Decidente in quanto l’elencazione delimitava l’oggetto della domanda.

Inoltre, avendo parte attrice allegato e chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale solo con la comparsa conclusionale di replica, tale allegazione, relativa ad un diritto mai dedotto prima, è stata ritenuta domanda nuova, inammissibile per tardività.

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